La garanzia sui rimborsi IVA non può essere modificata dopo il pagamento
Con riguardo ai rimborsi IVA annuali, la presentazione di una dichiarazione integrativa per modificare il tipo di garanzia originariamente scelto è ammessa fino a quando non si è conclusa la fase istruttoria e non è stata validata la disposizione di pagamento. Si tratta di quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 83 pubblicata ieri, 28 marzo 2025.
Il caso in esame riguarda una società che ha chiesto il rimborso di crediti IVA annuali prestando la garanzia nella forma della diretta assunzione dell’obbligo di pagamento da parte della propria società controllante (art. 38-bis comma 5 del DPR 633/72). Quest’ultima, tuttavia, è stata successivamente incorporata da un’altra società, che si è resa disponibile a garantire i citati crediti con fideiussioni bancarie.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato, però, che la società richiedente non può integrare le proprie dichiarazioni IVA per modificare il tipo di garanzia prestata sui rimborsi, considerato che l’ufficio competente li ha già liquidati.
Di conseguenza, essendo venuta meno la società garante a seguito della fusione, spetta a quella che ha chiesto il rimborso fornire la garanzia sostitutiva in una delle forme previste (cauzione in titoli di Stato o in titoli garantiti dallo Stato al valore di Borsa, fideiussione rilasciata da una banca, ecc.).
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