Nelle donazioni non si applicano le misure in materia di successione per le banche
Gli intermediari finanziari non hanno l’obbligo di verificare se all’ordine di trasferimento sottintende una donazione assoggettata a imposta
In linea generale, il trasferimento di denaro o di strumenti finanziari dal conto corrente o dal conto deposito titoli intestati al disponente a quelli intestati al beneficiario costituisce una donazione, per la quale sotto il profilo civilistico è necessaria la forma per atto pubblico, sotto pena di nullità (cfr. art. 782 c.c.).
In tal senso si è espressa anche la Cassazione n. 18725/2017, nella quale è stato precisato che “il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta all’atto pubblico notarile, salvo che sia di modico valore, poiché realizzato non tramite
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