Per l’omessa IVA la crisi di liquidità non esclude la colpevolezza del contribuente
I giudici di legittimità lo hanno ribadito per il caso di un amministratore nominato dopo la presentazione della dichiarazione
Pur a fronte della recente vigenza del nuovo comma 3-bis dell’art. 13 del DLgs. n. 74/2000, con cui il legislatore ha tipizzato i requisiti che la crisi di liquidità deve possedere per consentire un effetto esimente della responsabilità penale per i reati di omesso versamento delle ritenute certificate (art. 10-bis del DLgs. n. 74/2000) e dell’IVA (art. 10-ter), la giurisprudenza di legittimità, a parte alcune isolate eccezioni (Cass. nn. 30532/2024 e 41238/2024), persiste a valutarne con particolare rigore la ricorrenza.
Non si discosta da tale orientamento la sentenza n. 27644 depositata ieri, con cui la Cassazione, in tema di omesso versamento IVA da parte di un amministratore nominato dopo la presentazione della relativa dichiarazione, ha ribadito che la colpevolezza del contribuente ...
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