Assolvimento dell’IVA nella logistica con sanzioni mitigate
Chiarite le modalità di recupero dell’imposta non dovuta nel regime opzionale
Nell’ambito del regime opzionale per l’assolvimento dell’IVA in capo al committente, il legislatore ha espressamente previsto la possibilità di recuperare l’imposta non dovuta, mediante domanda di rimborso all’Erario.
Il regime speciale consente l’assolvimento dell’IVA da parte del committente, in luogo del prestatore, previa comunicazione di esercizio dell’opzione all’Agenzia delle Entrate, con riguardo alle prestazioni in appalto, subappalto e simili, rese nei confronti delle imprese di trasporto e movimentazione di merci o delle imprese di logistica.
L’art. 1 comma 62 della L. 207/2024 dispone che, qualora l’IVA risulti non dovuta, si applicano le disposizioni dell’art. 30-ter comma 2 del DPR 633/72 e il diritto al rimborso spetta al committente purché dimostri l’effettivo versamento dell’imposta.
Al contempo, il committente è soggetto alla sanzione amministrativa di ammontare compreso tra 250 e 10.000 euro, prevista dall’art. 6 comma 9-bis1 del DLgs. 471/97, e rispetto a tale sanzione è solidalmente responsabile il prestatore del servizio.
In sostanza, viene stabilito che si applica la medesima sanzione prevista nel caso di errori nell’applicazione del reverse charge (quando l’imposta viene invece assolta, con il meccanismo della rivalsa, da parte del cedente o prestatore).
Al fine di adattare la disciplina alle peculiarità caratterizzanti le operazioni nel settore della logistica in regime opzionale, si è espressa la circ. Agenzia delle Entrate 18 dicembre 2025 n. 14.
La possibilità di restituzione dell’imposta, erroneamente assolta dal committente, è consentita ai sensi dell’art. 30-ter comma 2 del DPR 633/72, fatta eccezione per i versamenti che sono avvenuti in un contesto di frode fiscale.
Nel caso in esame, il committente, in qualità di soggetto tenuto al versamento dell’IVA “in nome e per conto del prestatore”, domanda all’Erario la restituzione della maggior imposta detratta, che è stata disconosciuta e versata in seguito a un accertamento definitivo.
L’Agenzia precisa che il diritto al rimborso spetta a condizione che il committente dimostri l’effettivo versamento dell’imposta e che la domanda di restituzione sia presentata dal committente entro il termine di due anni dal momento in cui l’accertamento è divenuto definitivo per avvenuto pagamento.
Quest’ultimo momento costituisce il presupposto per la restituzione dell’IVA. Nella fattispecie non sussiste, infatti, il momento di “avvenuta restituzione al committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa” (individuato dalla formulazione letterale dell’art. 30-ter comma 2 del DPR 633/72), poiché il prestatore non è colui che versa l’imposta all’Erario.
Anche Assonime ha esaminato il tema nella circolare n. 28 del 18 dicembre 2025.
In tale sede è stato ricordato che il regime opzionale è stato introdotto in ragione delle incertezze derivanti dalla configurabilità di un contratto di appalto nel settore del trasporto di merci e della logistica: a un’eventuale riqualificazione del medesimo in somministrazione di manodopera consegue il disconoscimento del diritto alla detrazione da parte del committente.
La disciplina dell’art. 30-ter comma 2 del DPR 633/72, applicabile nella fattispecie in esame (al di fuori del contesto di frode fiscale), consente, pertanto, al committente di rivolgersi direttamente all’Erario per la restituzione dell’imposta versata (e indebitamente detratta), senza la collaborazione e la solvibilità del prestatore.
Tra le altre osservazioni di Assonime, contenute nella precedente circolare n. 17/2025, vi è il fatto che il regime opzionale può comportare un impatto negativo in termini finanziari in capo al prestatore del servizio, trovandosi questi in una posizione strutturalmente creditoria nei confronti dell’Erario. Al fine di evitare distorsioni nel settore, tra gli operatori che hanno optato e coloro che non hanno aderito al regime speciale, si suggerisce l’inclusione dei primi nella categoria dei soggetti passivi in favore dei quali è attribuita l’erogazione dei rimborsi IVA in via prioritaria.
Nell’ambito dei chiarimenti contenuti nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/2025, al fine del recupero dell’imposta si specifica che, anche nel regime opzionale, resta ferma la possibilità del prestatore di effettuare una variazione in diminuzione ai sensi dell’art. 26 comma 2 del DPR 633/72.
Tale procedura impone al committente di rettificare l’IVA per l’importo evidenziato nella nota di variazione e per il quale è stato esercitato il diritto alla detrazione.
Il recupero dell’IVA che il committente aveva versato per conto del prestatore può avvenire presentando un’istanza di rimborso ai sensi dell’art. 30-ter comma 1 del DPR 633/72. L’Agenzia precisa che il presupposto per la restituzione dell’imposta risiede nell’avvenuta ricezione della nota di variazione emessa dal prestatore.
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