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FISCO

Entro fine mese l’invio dei dati sulle ritenute da gennaio ad agosto 2025

Termina il 30 settembre 2025 il periodo transitorio per i sostituti che si avvalgono della nuova procedura semplificata, alternativa al modello 770

/ Massimo NEGRO e Daniele SILVESTRO

Lunedì, 15 settembre 2025

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Il 30 settembre 2025 scade il periodo transitorio per i sostituti di imposta che si avvalgono della nuova modalità di comunicazione, con il modello F24, dei dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute relative ai redditi di lavoro dipendente e autonomo operate nei mesi da gennaio ad agosto 2025.

In altre parole, i sostituti che si avvalgono della nuova modalità di comunicazione dei dati aggiuntivi con il modello F24, introdotta dall’art. 16 del DLgs. 1/2024 e attuata con il provv. n. 25978/2025, hanno tempo fino al 30 settembre 2025 per trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati sulle ritenute e trattenute operate nei primi 8 mesi del 2025.
Si ricorda che la procedura semplificata di comunicazione dei dati sulle ritenute e trattenute è utilizzabile dai datori di lavoro (sostituti d’imposta) con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente non superiore a cinque e che:
- corrispondono esclusivamente compensi, sotto qualsiasi forma, che costituiscono per i percipienti redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati;
- sono obbligati a operare ritenute e trattenute alla fonte;
- effettuano il versamento delle suddette ritenute e trattenute con le modalità di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.

L’adesione alla procedura semplificata è facoltativa e avviene tramite comportamento concludente, essendo sufficiente l’utilizzo del nuovo prospetto delle ritenute e trattenute operate.

In particolare, in alternativa alla presentazione del modello 770 (modello 770/2026 per le ritenute e trattenute operate nel periodo di imposta 2025), il sostituto d’imposta può comunicare specifici dati individuati con il provv. n. 25978/2025 in occasione dei versamenti mensili delle ritenute effettuati con il modello F24.

Nel dettaglio, la comunicazione dei dati aggiuntivi avviene mediante il nuovo modello denominato “PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE” approvato dal citato provv. n. 25978/2025, da trasmettere in occasione dell’invio del modello F24, direttamente dal sostituto d’imposta o tramite un intermediario abilitato.

I sostituti di imposta possono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle ritenute e trattenute operate, il codice tributo e il periodo di riferimento (nonché la Regione o il Comune a cui si riferiscono le addizionali IRPEF) e la presenza delle fattispecie elencate nell’allegato 2 al provv. n. 25978/2025 nel campo “Note” (come, ad esempio, se il versamento si riferisce al conguaglio fiscale o alla “cassa allargata”).

Inoltre, ai fini del versamento con F24, i suddetti soggetti indicano anche:
- l’ammontare delle ritenute e trattenute versate, il relativo codice tributo e il periodo di riferimento;
- l’ammontare degli interessi versati unitamente alle ritenute e trattenute, in caso di ravvedimento;
- i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta utilizzati in compensazione, specificando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento (se consentito dalle disposizioni vigenti, tali crediti possono in alternativa essere utilizzati in compensazione, tramite separato modello F24 ordinario, ai fini del versamento di debiti diversi dalle ritenute e trattenute operate);
- ulteriori importi a debito da versare e importi a credito da compensare, secondo le disposizioni vigenti, comprese le sanzioni dovute in caso di ravvedimento;
- il codice IBAN del proprio conto intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento convenzionati con l’Agenzia delle Entrate, autorizzando l’addebito dell’eventuale saldo positivo del modello F24.

Il modello F24 e il nuovo prospetto aggiuntivo devono essere inviati esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate ed entro l’ordinario termine di versamento delle ritenute e trattenute operate.
Tuttavia, in via transitoria, con il provv. n. 25978/2025 l’Agenzia aveva stabilito che, per le ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025, i sostituti d’imposta che si avvalgono della nuova modalità potevano effettuare i relativi versamenti con il modello F24 entro le ordinarie scadenze, ma trasmettere il prospetto dei dati aggiuntivi entro il 30 aprile 2025.

Successivamente, con il provv. 3 giugno 2025 n. 241540 (che ha modificato il provv. n. 25978/2025), tale periodo transitorio è stato esteso fino al mese di agosto 2025 ed è stata fissata al 30 settembre 2025 la scadenza per effettuare la trasmissione dei dati aggiuntivi, relativi ai mesi da gennaio ad agosto 2025. In sostanza, relativamente alle ritenute e trattenute operate nei mesi da gennaio ad agosto 2025, i sostituti d’imposta che si avvalgono della nuova modalità:
- devono effettuare i relativi versamenti con il modello F24 entro le ordinarie scadenze;
- possono trasmettere il prospetto dei dati aggiuntivi entro il 30 settembre 2025.

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