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FISCO

Nel 2026 aumento delle accise su tabacchi e gasolio usato come carburante

Prevista anche l’introduzione di una nuova disciplina per le «nicotine pouches»

/ Mirco GAZZERA

Giovedì, 20 novembre 2025

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Il Ddl. di bilancio per il 2026 contiene, fra l’altro, alcune novità relative alla tassazione indiretta su tabacchi lavorati, carburante e gas naturale, nonché un ulteriore rinvio dell’operatività di “plastic tax” e “sugar tax”.
In materia di tabacchi lavorati e prodotti succedanei dei prodotti da fumo, è previsto un incremento progressivo delle accise, nel triennio 2026-2028, su sigarette, sigaretti e tabacco trinciato a taglio fino da usare per arrotolare le sigarette.

A titolo esemplificativo, l’importo specifico fisso dell’accisa applicata per 1.000 sigarette passa dagli attuali 29,50 euro ai seguenti importi:
- 32 euro, per l’anno 2026;
- 35,50 euro, per l’anno 2027;
- 38,50 euro, per l’anno 2028 e i successivi.

Si ricorda che l’accisa sulle sigarette dipende da:
- una componente specifica, con tassazione correlata a un importo fisso secondo la quantità di prodotto;
- una componente ad valorem, calcolata applicando una percentuale al prezzo di vendita al pubblico.
Con riguardo al tabacco trinciato, l’importo minimo dell’accisa su chilogrammo convenzionale, attualmente di 148,50 euro, è stabilito in misura pari a:
- 161,50 euro, per l’anno 2026;
- 165,50 euro, per l’anno 2027;
- 169,50 euro, per l’anno 2028 e i successivi.

Sono previste, inoltre, disposizioni che comportano:
- la riduzione progressiva dell’accisa relativa ai tabacchi da inalazione senza combustione;
- l’aumento progressivo dell’imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide (c.d. sigarette elettroniche);
- la modifica delle aliquote di accisa per sigaretti, sigarette e tabacco trinciato.

Il Ddl. di bilancio per il 2026 contiene anche una nuova disciplina per i sacchetti che consentono il rilascio di nicotina (c.d. “nicotine pouches”). Le norme introdotte riguardano, fra l’altro:
- l’obbligo di invio telematico, con cadenza trimestrale, di una comunicazione all’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, relativa a quantità e tipologia di prodotti spediti fra depositi autorizzati;
- il divieto di vendita a distanza, anche transfrontaliera, con l’irrogazione di sanzioni amministrative in caso di violazione;
- specifichi obblighi relativi all’etichettatura e al confezionamento, nonché la possibilità di smaltire le scorte dei prodotti giacenti e non conformi alle citate prescrizioni;
- il divieto di vendita ai minori di anni 18.

Per quanto concerne i carburanti, si prevede che le aliquote dell’accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante siano allineate in misura pari a 672,90 euro per mille litri. A questo fine, l’aliquota dell’accisa sulla benzina è ridotta di 4,05 centesimi di euro per litro e dello stesso importo è aumentata l’accisa applicata al gasolio impiegato come carburante.
È soppresso, dunque, il meccanismo di avvicinamento graduale di cui all’art. 3 comma 2 del DLgs. 43/2025 (“Revisione delle disposizioni in materia di accise”) per superare il sussidio ambientalmente dannoso EN.SI.24, che comportava un trattamento tributario più favorevole per il gasolio utilizzato come carburante, rispetto alla benzina.

L’aumento dell’accisa per il gasolio previsto dalla disposizione in esame e dal DM 14 maggio 2025 non si applica a quello utilizzato negli impieghi indicati ai n. 5 (lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica) e 9 (produzione di forza motrice con motori fissi, azionati con prodotti energetici diversi dal gas naturale e utilizzati all’interno di delimitati stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, ecc.) della Tabella A, allegata al DLgs. 504/95 (TUA).

A decorrere dal 1° gennaio 2028, sono abrogate le disposizioni che riguardano:
- l’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale usato come combustibile per gli usi delle imprese artigiane e agricole e per gli usi industriali;
- l’imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti.
I versamenti a conguaglio delle somme dovute per il secondo semestre 2027 dovranno essere effettuati entro il mese di marzo 2028. Gli importi eventualmente versati in eccedenza a quelli dovuti, invece, potranno essere chiesti a rimborso alla regione competente.

Nuovo rinvio per plastic tax e sugar tax

È previsto un ulteriore rinvio, al 1° gennaio 2027, della decorrenza dell’efficacia relativa alla disciplina dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. “plastic tax”) e dell’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “sugar tax”).
Si ricorda che, in base alla disciplina oggi vigente, la normativa delle predette imposte avrebbe dovuto avere efficacia, rispettivamente, a decorrere dal 1° luglio 2026 per la “plastic tax” e dal 1° gennaio 2026 per la “sugar tax” (si veda “Avvio della sugar tax di nuovo rinviato” del 21 giugno 2025).

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