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FISCO

Neutralità delle scissioni per scorporo con beneficiarie preesistenti ad ampio raggio

Neutralità anche per le scissioni effettuate prima dell’entrata in vigore del DLgs. 88/2025

/ Luca MIELE

Giovedì, 20 novembre 2025

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Il decreto legislativo correttivo di alcuni provvedimenti attuativi della riforma fiscale, atteso all’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri di oggi per l’approvazione definitiva, reca anche significative previsioni che riguardano le scissioni mediante scorporo e, in particolare, quelle con beneficiaria preesistente, operazione che sarà regolata dal comma 15-ter.1 dell’art. 173 del TUIR.
In primo luogo, va evidenziato che la disciplina delle scissioni per scorporo si applica anche alle scissioni mediante scorporo con beneficiarie preesistenti, ivi compresa la neutralità fiscale, restando tuttavia ferma, per queste ultime, l’applicazione delle limitazioni di cui al comma 10 dell’art. 173 del TUIR in presenza di perdite fiscali.

Quanto alla decorrenza delle norme sulle scissioni con scorporo, il decreto correttivo stabilisce che le disposizioni si applicano alle scissioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del DLgs. 192/2024 e hanno effetto anche per i periodi d’imposta precedenti laddove le relative dichiarazioni siano state redatte conformemente a esse. Pertanto, come da più parti auspicato, il decreto correttivo prevede che la neutralità fiscale operi anche per le scissioni mediante scorporo a favore di beneficiarie preesistenti effettuate prima dell’8 luglio 2025, ossia prima dell’entrata in vigore del DLgs. 88/2025.
Deve quindi intendersi superata la risposta a interpello n. 225 del 21 agosto 2025, che aveva negato alla fattispecie la neutralità prevista dall’art. 173 comma 15-ter del TUIR.

Il decreto correttivo, inoltre, razionalizza la disciplina delle scissioni mediante scorporo aventi a oggetto le stabili organizzazioni (o parti di esse) di società non residenti; a tal fine è abrogata la lettera g) del comma 15-ter, i cui contenuti, integrati, sono traslati nel nuovo comma 15-ter.2.
Si tratta della “trasformazione” in neutralità fiscale di una stabile organizzazione localizzata in Italia in una società di nuova costituzione fiscalmente residente in Italia, quando la società scissa è residente nella Ue o in un Paese See con il quale l’Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.
La disposizione sancisce espressamente che l’assegnazione alla scissa delle partecipazioni nella beneficiaria non comporta alcuna tassazione, anche qualora tali partecipazioni non restino connesse a una stabile organizzazione italiana della società scissa, garantendo la piena neutralità fiscale dell’operazione anche in assenza di una stabile organizzazione italiana cui riferire le partecipazioni ricevute dalla scissa non residente.

Il decreto correttivo interviene a disciplinare alcuni aspetti di dettaglio di siffatta “trasformazione” al fine di dirimere alcune criticità ancora in essere (si veda “Scissione mediante scorporo di stabile organizzazione con effetti distorsivi” del 25 marzo 2025).
Un primo dubbio interpretativo attiene le c.d. posizioni soggettive in quanto, in caso di scorporo e assegnazione alla beneficiaria dell’intera stabile organizzazione italiana (che cessa, quindi, di esistere), non appare oggi possibile ipotizzare il trasferimento integrale alla società beneficiaria delle posizioni soggettive esistenti in capo a tale stabile organizzazione. Per effetto delle modifiche apportate dal correttivo, invece, le posizioni soggettive non connesse specificamente o per insiemi a elementi del patrimonio della stabile organizzazione dovrebbero essere anch’esse integralmente trasferite alla beneficiaria in conformità a quanto stabilito dall’art. 181 del TUIR per le fusioni e le “scissioni tradizionali” transfrontaliere.

La norma vigente presenta un ulteriore elemento di irrazionalità laddove sembra necessariamente comportare che le riserve in sospensione d’imposta presenti nel patrimonio netto della stabile organizzazione italiana che cessa di esistere debbano essere immediatamente assoggettate a tassazione, senza alcuna possibilità di ricostituirle in capo alla beneficiaria. Rischio di tassazione che troverebbe conferma nel disposto dell’art. 180 del TUIR.
Il DLgs. correttivo, anche in questo caso in modo opportuno, interviene a superare tale criticità e, come chiarito nella relazione illustrativa, introduce una regola volta, di fatto, a limitare parzialmente la portata applicativa della lettera f) del comma 15-ter – e, pertanto, della regola che stabilisce che il patrimonio netto della società beneficiaria è formato unicamente da capitale e da riserve di capitale – consentendo di utilizzare il patrimonio netto della beneficiaria per la loro ricostituzione in modo da evitare che la scissione determini irrimediabilmente il concorso di esse alla formazione del reddito della stabile organizzazione.

La scissione mediante scorporo così strutturata – consentendo di effettuare, in regime di neutralità fiscale, la “conversione” di una stabile organizzazione italiana in una società controllata fiscalmente residente in Italia – rappresenta un’alternativa all’operazione che, fino all’entrata in vigore di questa normativa, era utilizzata per ottenere tale risultato, vale a dire il conferimento dell’azienda costituente la stabile organizzazione a una società italiana. Per tale ultima operazione sussistono però forti criticità connesse alle limitazioni imposte dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria.

Occorrerà quindi verificare se, in forza della nuova previsione concernente la trasformazione in società della stabile organizzazione italiana a fronte di una scissione mediante scorporo, la posizione interpretativa in relazione al conferimento verrà superata o se invece permarrà un diverso regime fiscale in ragione della diversa natura giuridica delle due operazioni, nonostante le stesse producono effetti analoghi dal punto di vista economico e sostanziale.

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