ACCEDI
Venerdì, 2 gennaio 2026 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Esdebitazione per il sovraindebitato incapiente anche senza difesa tecnica

Per la presentazione della domanda ex art. 283 del DLgs. 14/2019 non è obbligatoria l’assistenza di un difensore

/ Chiara CRACOLICI e Alessandro CURLETTI

Venerdì, 2 gennaio 2026

x
STAMPA

download PDF download PDF

Il decreto con cui il Tribunale di Torino, il 19 novembre 2025, ha concesso l’esdebitazione a un sovraindebitato incapiente ai sensi dell’art. 283 del DLgs. 14/2019, recante il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (CCII), ha il pregio di riaffrontare – peraltro, offrendo la medesima soluzione già in precedenza proposta (cfr. Trib. Torino 11 marzo 2025) – la questione riguardante l’obbligatorietà o meno, per il debitore istante, di ricorrere a una difesa tecnica nel contesto di una procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente di cui all’art. 283 del CCII.

La questione assume rilevanza dal momento che, in effetti, l’art. 283 del CCII, chiaramente non indica se, nel contesto della procedura disciplinata dalla norma de qua, la difesa tecnica di un difensore sia “necessaria” ovvero “superflua”. Stante l’assenza, sul punto, di una puntuale e precisa indicazione normativa, il Tribunale di Torino si è, pertanto, domandato se, sul piano sistematico, il procedimento per l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente, pur implicitamente, possa, comunque, rientrare o meno nella casistica derogatoria di cui all’art. 9 comma 2 del CCII.

La risposta offerta dal decreto in esame, che, come anticipato, ricalca la soluzione già sviluppata in un altro richiamato precedente, volge nel senso di ritenere che il sovraindebitato incapiente possa presentare la domanda di esdebitazione ex art. 283 del CCII senza l’assistenza di un difensore. Le “fondate ragioni” poste a sostegno di tal considerazione sono state individuate e sviluppate come segue.

In primo luogo, si è osservato come il procedimento di cui all’art. 283 del CCII sia un “procedimento autonomo, regolato in ogni aspetto”, al quale, pertanto, mal si concilierebbe l’applicazione della normativa sul procedimento unitario di cui agli artt. 40 ss. del CCII, procedimento che, al contrario, presupponendo un contraddittorio tra il debitore e i creditori, renderebbe invece necessaria la presenza di un difensore.

In secondo luogo, si è rilevato come il procedimento de quo, anche alla luce dell’innovazione apportata dal decreto correttivo-ter (che ha eliminato la fase di opposizione dei creditori, sostituendola con quella di reclamo ai sensi dell’art. 124 del CCII), appaia privo di una fase contenziosa (fase che, ove presente, al contrario, avrebbe certamente presupposto la necessaria assistenza di un difensore) e risulti, financo, annoverabile nell’alveo dei procedimenti di volontaria giurisdizione, ovverosia nell’alveo di una categoria di procedimenti che generalmente non richiedono l’assistenza di un legale.

In terzo luogo, si è ritenuto che un “adeguato supporto” del debitore sia già offerto dall’organismo di composizione della crisi, ovverosia da un “soggetto qualificato e dotato di tutte le competenze tecniche necessarie al buon esito del procedimento”, il che, pertanto, renderebbe la presenza (anche) di un difensore “priva di valore aggiunto”.

In quarto luogo, a ulteriore sostegno della tesi relativa alla non obbligatorietà di un difensore, si porrebbe altresì una “ragione di ordine pratico strettamente connessa al principio di economicità delle procedure”: nella specie, non sussisterebbe alcuna ragione per imporre a un debitore, già sovraindebitato e incapiente, la presenza di un difensore, che altro non rappresenterebbe se non un’ulteriore posta passiva per il debitore e altro non comporterebbe se non una ulteriore diminuzione del potenziale attivo da distribuire tra i creditori.

Ancora, in quinto luogo, si è osservato come, a contrario, ove si assumesse l’obbligatorietà della difesa tecnica, detta asserzione potrebbe addirittura comportare il rischio di impedire di fatto al debitore l’accesso alla procedura: nello specifico, la situazione di incapienza del debitore, l’assenza di prospettive di ricevere un pagamento e il mancato riconoscimento della prededucibilità del proprio credito “scoraggerebbero, infatti, gli avvocati dal prestare la propria attività̀ professionale a favore del debitore”, così come i debitori, pur incapienti, potrebbero non presentare i requisiti per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato di cui all’art. 76 del DPR 115/2002.

Da ultimo, ritenere la difesa tecnica obbligatoria porrebbe in difficoltà l’interprete nella lettura della disposizione di cui all’art. 283 comma 6 del CCII, nella parte in cui prevede il dimezzamento dei compensi dell’OCC: in tal modo, infatti, si realizzerebbe “un’ingiustificata disparità di trattamento tra i due soggetti professionali coinvolti nell’attività di proposizione della domanda: l’OCC, il cui compenso dovrebbe essere dimezzato, e l’avvocato, che avrebbe invece diritto al compenso nella sua integralità, salva ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.

TORNA SU