Doppio binario di gestione dell’accisa per HVO e biodiesel
Nella circolare delle Dogane n. 31/2025 chiarimenti su doppia aliquota, stoccaggi «promiscui» e nuova tracciabilità
La circolare n. 31/2025 dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli ridefinisce in termini operativi la tassazione di gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e biodiesel immessi in consumo tal quali, introducendo un doppio binario di gestione dell’accisa: da un lato l’aliquota ridotta, ove ricorrano i requisiti di sostenibilità e di materie prime del Reg. Ue 651/2014 e dell’Allegato IX della Direttiva 2018/2001; dall’altro l’aliquota ordinaria in mancanza di tali condizioni.
La misura, applicabile per cinque anni dal 15 maggio 2025, dà attuazione alle disposizioni in materia di progressivo riallineamento delle aliquote su benzina e gasolio, consentendo lo stoccaggio promiscuo e, per i depositi fiscali, la contabilizzazione separata dei prodotti cosiddetti bio.
Per l’HVO (NC 2710 1942) e il biodiesel (NC 3826 0010), dunque, il doppio regime – fisico e contabile – è agevolato dall’istituzione di due codici dedicati, i CADD S182 (tipologia ad aliquota ordinaria) e S187 (tipologia ad aliquota ridotta), da utilizzare con le relative combinazioni CPA/NC e detta specifiche regole su miscelazioni, inventari e responsabilità lungo la filiera.
La circolare riconosce che la co-lavorazione di materie prime aventi caratteristiche differenti ai fini della sostenibilità (materie di cui all’Allegato IX e materie single counting) dà luogo, sin dalla produzione, a un prodotto finito unico che, tuttavia, presenta una composizione mista rilevante ai fini accise, seppure si ritenga ammissibile lo stoccaggio promiscuo di tali prodotti presso i depositi fiscali e i depositi commerciali di stoccaggio, considerata l’oggettiva difficoltà di procedere a una separazione fisica basata.
A fronte di tale possibilità, però, l’Amministrazione impone ai depositari autorizzati la tenuta di due distinte contabilità dalle quali deve risultare, in modo tracciabile, la corretta determinazione dell’imposta in funzione delle combinazioni CPA/NC/CADD attribuite ai singoli movimenti.
Le comunicazioni telematiche dei movimenti, così come i documenti di trasporto, dovranno riportare in modo coerente le nuove combinazioni di CPA/NC e CADD e, punto questo interessante, in caso di miscelazione con gasolio saranno richieste due distinte comunicazioni, una per ciascuna delle tipologie di prodotto interessate.
Se la produzione interna è chiaramente controllabile, alcune variabili sono connesse alle operazioni di importazione e agli arrivi intracomunitari, dove la corretta attribuzione della tipologia fiscale (aliquota ridotta o ordinaria) non può essere desunta dalle sole caratteristiche qualitative del prodotto. Qui la circolare chiarisce che grava sul depositario ricevente l’onere di verificare la documentazione a supporto del prodotto (certificati di sostenibilità, attestazioni sulle materie prime impiegate, e-AD/e-DAS o equivalenti) e, in mancanza o in caso di informazioni incomplete, il prodotto dovrà essere trattato come ordinario, con conseguente imputazione all’aliquota ordinaria.
Per i depositi commerciali (fatti salvi i casi di forniture destinate a usi agevolati con rimborso) e gli impianti stradali, operanti nella filiera a imposta assolta, la circolare conferma invece che resta prevista un’unica contabilità e che è consentito lo stoccaggio promiscuo delle due tipologie di prodotto (ridotta e ordinaria), non essendo richieste separazioni contabili analoghe a quelle proprie dei depositi fiscali. Un tema, qui, potrebbe porsi sulle cessioni per i prodotti che hanno diritto a rimborso, riservato alle aliquote piene quando a monte è scontata l’accisa ridotta, dovendosi indagare i profili documentali e di fatturazione.
Nel caso di un’unica giacenza fisica a fronte di due giacenze contabili (una “ridotta” e una “ordinaria”), la circolare stabilisce poi che l’inventario deve essere effettuato confrontando lo stock reale con la somma delle due giacenze contabili. Si applica pertanto il calo ammissibile dell’1% vol./anno a 15°C, in coerenza con il parametro previsto per il gasolio e con la prassi consolidata sul biodiesel.
Ai fini della tutela dell’Erario, la circolare prevede che, entro i limiti di tolleranza, eventuali eccedenze siano allocate alla tipologia ordinaria, mentre le deficienze siano imputate prioritariamente alla tipologia ridotta. Per gli scostamenti oltre tolleranza, si applicano i consueti meccanismi di recupero d’imposta e di sanzione, con calcolo effettuato all’aliquota ordinaria.
In conclusione, la circolare n. 31/2025 conferma un’impostazione normativa fondata su una selettività fiscale, riconoscendo l’aliquota ridotta esclusivamente ai biocarburanti per i quali siano dimostrati la sostenibilità e l’impiego di materie prime rientranti nell’Allegato IX, all’interno di un sistema operativo che combina stoccaggio promiscuo, separazione contabile, nuova nomenclatura CADD, bilanci di materia e regole inventariali orientati alla migliore la tutela dell’Erario.
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