Illegittimo l’apprendistato stipulato con la lavoratrice avente più di trent’anni
La Cassazione esamina un caso in cui col cambio d’appalto è stato stipulato un nuovo contratto, che soggiace autonomamente ai limiti di età
Con l’ordinanza n. 31474 dello scorso 2 dicembre, la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di apprendistato, nell’ambito di una controversia vertente sul superamento dei limiti anagrafici al cui rispetto è subordinata la validità del contratto stesso.
In particolare, nel caso di specie, una lavoratrice era stata assunta da un’impresa per mezzo di un contratto di apprendistato professionalizzante il 10 marzo 2008, quando la stessa aveva 29 anni, in conformità al dettato normativo (art. 49 del DLgs. 276/2003) e ai sensi dell’art. 12 del CCNL Servizi Integrati e Multiservizi, applicato al rapporto.
Successivamente, all’originaria datrice ne era subentrata una nuova, in forza di un cambio d’appalto; con quest’ultima era stato stipulato un nuovo contratto di apprendistato datato 10 aprile 2009, quando la dipendente aveva trent’anni e 47 giorni.
Pertanto, la lavoratrice aveva agito in giudizio nei confronti dell’impresa, deducendo, tra le altre cose, l’illegittimità dell’apprendistato, per violazione dei limiti d’età previsti dalla legge.
Giunta la controversia al secondo grado di giudizio, la Corte d’Appello aveva rigettato il gravame della dipendente, affermando come il rapporto di apprendistato “legittimamente poteva e doveva essere continuato presso l’impresa subentrante, alle cui dipendenze il periodo di apprendistato precedente veniva computato ai fini del completamento del periodo massimo”.
A fronte di ciò, la lavoratrice aveva presentato ricorso in Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 49 del DLgs. 276/2003 per avere la Corte di seconde cure ritenuto sussistente un unico rapporto di apprendistato.
Investita della controversia, la Suprema Corte dichiara il ricorso fondato.
I giudici di legittimità chiariscono come nel caso in esame non avesse avuto luogo un trasferimento d’azienda, unica fattispecie legale in cui il rapporto di lavoro resta quello originario e si verifica solo un mutamento soggettivo del datore di lavoro.
Ne consegue che, spiega l’ordinanza, se i rapporti di apprendistato sono stati due – posto che quello con la seconda datrice è stato costituito mediante un nuovo contratto, ulteriore rispetto a quello siglato con la prima datrice il 10 marzo 2008 – ciascuno di questi soggiace ai limiti, anche di età, propri della fattispecie utilizzata; il secondo contratto deve, pertanto, ritenersi illegittimo, essendo stato accertato che, alla stipula dello stesso, la lavoratrice aveva più di trent’anni.
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