ACCEDI
Martedì, 9 dicembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

ECONOMIA & SOCIETÀ

La riforma dell’azione di restituzione libera la circolazione degli immobili donati

La L. 182/2025, in vigore dal prossimo 18 dicembre, mette al riparo gli acquirenti del bene donato

/ Cecilia PASQUALE

Martedì, 9 dicembre 2025

x
STAMPA

download PDF download PDF

L’art. 44 della L. 182/2025, pubblicata sulla G.U. n. 281 del 3 dicembre 2025, ha modificato significativamente la disciplina dell’azione di restituzione. Tra le novità più rilevanti conseguenti al “redesign” dell’azione che spetta ai legittimari vi è la semplificazione della circolazione degli immobili provenienti da donazione e acquistati da terzi.

Quando, in sede successoria, il defunto dispone oltre la quota disponibile, i legittimari pretermessi (coloro che per legge hanno diritto ad una quota di eredità, ma che non possono soddisfarsi per via di disposizioni testamentarie o donazioni effettuate dal defunto che hanno ridotto il patrimonio ereditario) possono ottenere la riduzione (ex art. 555 c.c.), ossia la dichiarazione giudiziale di inefficacia, nei loro confronti, delle disposizioni lesive.

Una volta dichiarata l’inefficacia, il legittimario che voglia soddisfarsi deve esercitare l’azione di restituzione contro i beneficiari di tali disposizioni, così da recuperare i beni oggetto degli atti lesivi.
Nella disciplina anteriore alle modifiche della L. 182/2025, l’azione di restituzione poteva essere promossa anche contro gli aventi causa dei beneficiari, ove questi ultimi non fossero più titolari dei beni e fosse risultata inutile l’escussione sui beni del donatario, se non erano decorsi 10 anni dalla la morte del donante o 20 anni dalla trascrizione della donazione.
In sostanza, era possibile per il legittimario pretermesso non solo richiedere il bene a chi l’aveva ricevuto per donazione direttamente dal defunto, ma anche all’eventuale terzo a cui il donatario l’avesse trasferito.

La conseguenza di questa possibilità è stata una generale “diffidenza” degli acquirenti e del sistema bancario nei confronti degli immobili ricevuti per donazione, anche quando il donante fosse ancora in vita o quando non vi fossero avvisaglie del fatto che la disposizione del bene potesse ledere i diritti dei legittimari.

La disciplina a tutela dei legittimari, infatti, rendeva rischioso l’acquisto di immobili di provenienza donativa sia per l’acquirente, che poteva essere chiamato a restituire il bene a fronte di una lesione della legittima, sia per gli istituti di credito che, in ragione di tale pericolo, si sono dimostrati restii a concedere mutui ipotecari.

Il nuovo sistema ha il dichiarato obiettivo di stimolare la concorrenza nel mercato immobiliare e delle garanzie, agevolando la circolazione giuridica di beni e diritti provenienti da donazione e acquistati da terzi, “con conseguente maggiore semplicità e certezza dei rapporti giuridici oltre a più ampie e agili possibilità di accesso al credito in relazione ai medesimi beni ove costituiti in garanzia” (comma 1 dell’art. 44).

Il nuovo art. 563 c.c. stabilisce che la riduzione della donazione non pregiudica i terzi a cui il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l’obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari per quanto necessario a integrare la quota riservata.
In sostanza, il legittimario non potrà più ottenere i beni donati dal de cuius chiedendone la restituzione ai terzi acquirenti del donatario, ma potrà:
- chiedere la restituzione dell’immobile al donatario;
- se l’immobile è stato alienato, ricevere dal donatario una compensazione in denaro (purché il patrimonio sia capiente).

Il secondo periodo del nuovo art. 563 c.c. prevede, inoltre, che, se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l’avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Ciò significa che:
- i terzi che hanno ricevuto il bene a loro volta per atto gratuito potrebbero comunque essere chiamati a compensare in denaro i legittimari;
- chi ha acquistato a titolo oneroso è risparmiato dal rischio di dover compensare i soggetti lesi.

La norma fa salvo il disposto dell’art. 2652 comma 1 n. 1) c.c., pertanto l’azione di riduzione è opponibile a coloro che acquistano diritti dal donatario con atto trascritto dopo la trascrizione della domanda di riduzione.
Le nuove regole si applicheranno alle successioni aperte dopo il 18 dicembre 2025, quindi ai decessi avvenuti a partire da tale data, indipendentemente dalla data della donazione.

Per le successioni apertesi anteriormente, il regime transitorio prevede che i legittimari possano ancora proporre azione di restituzione nei confronti degli aventi causa dai donatari, a condizione che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, notifichino e trascrivano, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione (ex art. 563 comma 4 c.c.) o l’abbiano già fatto, o la domanda di riduzione della donazione sia già stata notificata e trascritta o ciò avvenga entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge.
In caso contrario, la nuova disciplina si applica anche alle successioni aperte prima dell’entrata in vigore della legge, decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore.

TORNA SU