Normativa italiana sull’IA da coordinare alle nuove istanze europee
Assonime prende in esame il contenuto della L. 132/2025 e i rapporti con l’AI Act
La L. 132/2025 sull’intelligenza artificiale, che in parte si pone in continuità con le previsioni dell’AI Act (Regolamento Ue 13 giugno 2024 n. 1689) e in parte supera il suo ambito applicativo, impone ai soggetti del mercato che utilizzano l’IA l’adozione di accorgimenti tecnici e organizzativi. Ciò potrebbe tradursi in oneri aggiuntivi che rischiano di rendere più rigide le strategie delle imprese in tema di nuove tecnologie, finendo per incidere sulla competitività del Paese.
Peraltro, questo avviene mentre l’Unione europea discute la possibilità di sospendere alcune misure dell’AI Act e di semplificarne altre; è, quindi, opportuno che si tenga conto di questa tendenza nell’esercizio delle tre deleghe conferite dalla legge e nell’adozione dei provvedimenti attuativi nei diversi ambiti.
Questa è una delle osservazioni effettuate da Assonime nella circolare n. 17, pubblicata ieri, che esamina il contenuto della legge italiana sull’intelligenza artificiale (L. 132/2025), entrata in vigore il 10 ottobre 2025.
Il documento muove dall’esame dell’ambito applicativo della legge e del rapporto con il Regolamento Ue 2024/1689: rispetto a quest’ultimo, che regola la sola immissione in commercio di sistemi e modelli di intelligenza artificiale in Europa, prevedendo una serie di obblighi in base al tipo di rischio generato dal sistema IA, la legge italiana ha un oggetto più ampio, che prescinde da valutazioni di impatto sulla sicurezza.
In particolare, vi sono:
- una parte generale che individua i principi che regolano l’impiego dell’IA;
- un insieme di disposizioni relative a specifici ambiti di attività sui quali l’intelligenza artificiale è suscettibile di incidere maggiormente (sanità, lavoro, giustizia, professioni intellettuali, disabilità, Pubblica Amministrazione).
Vi è, poi, la designazione delle autorità competenti, la disciplina sanzionatoria penale e la previsione di deleghe relative ad aspetti particolarmente rilevanti per le imprese (inclusa la responsabilità amministrativa degli enti).
Con riferimento agli ambiti del lavoro e delle professioni (artt. 11-13 della L. 132/2025), Assonime si sofferma, in particolare, sull’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale secondo le disposizioni indicate all’art. 1-bis del DLgs. 152/97 ed evidenzia come tale dovere di trasparenza diventi decisivo nei momenti cruciali del rapporto di lavoro, come quello dell’assunzione o conferimento dell’incarico (ad esempio quando avvenga mediante chatbot applicati ai colloqui, software di screening dei curricula o test automatizzati) o della gestione e cessazione del rapporto tramite strumenti di data analytics o machine learning, o ancora dell’assegnazione di mansioni e della valutazione delle performance.
Quanto alle previsioni dell’art. 13 in tema di professioni intellettuali, il documento ricorda l’obbligo di utilizzo della intelligenza artificiale con funzione esclusivamente strumentale e di supporto all’attività professionale, mentre deve escludersi che l’IA possa sostituire il giudizio, la valutazione critica o le decisioni che caratterizzano l’attività del professionista.
A titolo esemplificativo, si osserva come, nelle professioni legali, l’IA possa contribuire a ottimizzare operazioni quali l’analisi preliminare di documenti, la ricerca giurisprudenziale o la predisposizione di bozze tecniche, ma la responsabilità ultima e le scelte fondamentali rimangano prerogativa del professionista.
Il documento mette in luce come la nuova normativa, dal punto di vista delle imprese, suggerisca di avviare una riflessione su termini, modi e limiti del ricorso all’intelligenza artificiale, così da assicurare che le proprie scelte strategiche rispettino quanto stabilito dalla legge italiana e dall’AI Act per quanto riguarda i sistemi ad alto rischio (sanità, lavoro, infrastrutture critiche, servizi essenziali).
Ciò consente di cogliere le opportunità offerte da questa nuova tecnologia, prevenendo possibili profili di responsabilità e, in ultima istanza, rafforzando la fiducia nel mercato.
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