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LAVORO & PREVIDENZA

Adeguati i limiti di età per l’erogazione dell’assegno di incollocabilità

Nelle more della conversione del DL 159/2025 dal 1° gennaio 2026 viene estesa la fruizione dell’assegno sino al compimento del 67° anno di età

/ Giada GIANOLA

Venerdì, 12 dicembre 2025

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Con la circolare n. 55 di ieri, 11 dicembre 2025, l’INAIL ha fornito le istruzioni concernenti la modifica dei criteri per l’erogazione dell’assegno di incollocabilità ai sensi dell’art. 9 comma 1 del DL 159/2025, di cui si è in attesa della conversione in legge.

L’assegno di incollocabilità è una prestazione economica erogata agli invalidi titolari di rendita diretta per infortunio o malattia professionale, che si trovano nell’impossibilità di fruire dell’assunzione obbligatoria.
Prima della modifica contenuta nel DL 159/2025, uno dei requisiti che la legge prevedeva ai fini del diritto all’assegno di incollocabilità (art. 10 comma 3 punto 2 della L. 248/1976) era il possesso di “un’età non superiore ai limiti previsti per l’ammissione al beneficio dell’assunzione obbligatoria al lavoro”.

Come ricordato dall’INAIL, i requisiti per l’erogazione dell’assegno, oltre alla non applicabilità del beneficio dell’assunzione obbligatoria, erano dunque i seguenti:
- un’età non superiore ai 65 anni;
- un grado di inabilità non inferiore al 34% riconosciuto dall’INAIL per infortuni sul lavoro verificatisi e malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006;
- un grado di menomazione dell’integrità psicofisica superiore al 20% per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate dal 1° gennaio 2007.

L’indicato art. 9 ha aggiornato il limite massimo di età previsto per la fruizione dell’assegno di incollocabilità erogato dall’INAIL, introducendo un criterio di adeguamento periodico all’età pensionabile; la norma ha infatti previsto il possesso di un’età “non superiore ai limiti previsti per l’ammissione al beneficio dell’assunzione obbligatoria al lavoro, come adeguata periodicamente all’età pensionabile”, con la finalità di eliminare il riferimento a un’età specifica e di allineare, in modo automatico, il riconoscimento della prestazione all’età prevista per il collocamento in quiescenza.

Con la circolare di ieri, l’INAIL ha chiarito che nelle more della conversione in legge della disposizione in parola, dal 1° gennaio 2026 la fruizione dell’assegno di incollocabilità viene così estesa sino al compimento del 67° anno di età agli assicurati che siano in possesso dei previsti requisiti (fermo restando che, in base alla nuova formulazione della norma, l’eventuale innalzamento dell’età pensionabile comporterà l’adeguamento automatico anche del limite anagrafico per ottenere la prestazione in oggetto).

Tale estensione, si chiarisce, concerne, in particolare, il periodo successivo al compimento del 65° anno di età e, fermi restando gli altri presupposti previsti dalla normativa previgente, si applica fino alla maturazione dei requisiti anagrafici utili per il collocamento in quiescenza, attualmente fissati al compimento del 67° anno, entro i limiti di età previsti per l’ammissione al beneficio dell’assunzione obbligatoria al lavoro, come adeguati periodicamente in relazione all’età pensionabile.

Quanto all’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nella circolare in esame, l’Istituto evidenzia che le stesse si applicano alle seguenti categorie di assicurati: i titolari di rendita diretta e con assegno attualmente in corso di erogazione che, a far data dal 1° gennaio 2026, compiano il 65° anno di età (per tali assicurati che, in assenza della disposizione in parola, avrebbero perso il diritto al beneficio, l’Istituto procederà d’ufficio al mantenimento dell’erogazione dell’assegno di incollocabilità); i titolari di rendita diretta che, in possesso dei prescritti requisiti, abbiano compiuto il 65° anno di età anteriormente al 1° gennaio 2026 e non stiano, quindi, più fruendo dell’assegno (in tale ipotesi, i soggetti interessati saranno avvisati dalle sedi competenti per la presentazione dell’istanza per il riconoscimento dell’assegno, tenendo conto che il diritto potrà decorrere dal mese successivo alla data di presentazione dell’istanza); infine, i titolari di rendita diretta che, in possesso dei requisiti prescritti, non abbiano mai presentato istanza e, pertanto, non abbiano mai fruito dell’assegno (in tale ipotesi, i soggetti interessati che non abbiano ancora compiuto l’età per accedere al collocamento in quiescenza, quindi, attualmente, i 67 anni di età, potranno presentare istanza alla sede competente e ottenere l’eventuale riconoscimento dell’assegno, con decorrenza dal mese successivo alla data dell’istanza).

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