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Aliquota IVA ordinaria per il servizio di gestione della TARI

/ REDAZIONE

Venerdì, 12 dicembre 2025

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Con la risposta a interpello n. 310 dell’11 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il servizio di gestione della TARI affidato da un Comune a una società che si occupa anche dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti non può beneficiare dell’aliquota IVA del 10% prevista dal n. 127-sexiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72.

La disposizione citata, infatti, nel prevedere l’aliquota agevolata per le prestazioni di “gestione dei rifiuti”, rinvia alla lettera n) dell’art. 183 comma 1 del DLgs. 152/2006, che ricomprende tra queste le sole prestazioni di raccolta, trasporto e recupero con annesso smaltimento. Il servizio di gestione della TARI, invece, osserva l’Agenzia, consiste in un’attività amministrativa di riscossione di somme che va assoggettata all’aliquota IVA ordinaria (22%).

Peraltro, laddove venisse riconosciuto un corrispettivo unico e indistinto per i suddetti servizi, secondo un principio generale, dovrebbe applicarsi l’aliquota IVA più elevata tra quelle astrattamente applicabili ai diversi servizi ricompresi nel contratto. Laddove invece venissero individuati corrispettivi distinti per ogni singola attività, l’aliquota IVA del 10% si renderebbe applicabile alle prestazioni di gestione dei rifiuti di cui all’art. 183 comma 1 lett. n) del DLgs. 152/2006, ma non al servizio di riscossione della TARI.

L’Agenzia precisa, inoltre, che il servizio di gestione della tariffa non può considerarsi accessorio alla gestione dei rifiuti, non costituendo un mezzo per il completamento o la realizzazione di quest’ultima, né rinvenendosi un nesso di dipendenza funzionale con la stessa.

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