Chiarita la legge applicabile se cambia il luogo di lavoro abituale
La Corte di Giustizia Ue, con la sentenza relativa alla causa n. C‑485/24 di ieri, ha precisato come si debba determinare la legge applicabile in caso di cambiamento del luogo di lavoro abituale.
Il riferimento è alla Convezione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, in quanto nel caso di specie il rapporto si era instaurato nel 2002 (la Convezione è poi stata sostituita dal Regolamento Ce n. 593/2008).
La Corte chiarisce che il giudice chiamato ad applicare l’art. 6 della citata Convenzione deve, in primis, determinare la legge applicabile in base ai criteri di cui al § 2 lett. a) e b), secondo cui, in deroga all’art. 4 e in mancanza di scelta a norma dell’art. 3, il contratto di lavoro è regolato: dalla legge del Paese in cui il lavoratore in esecuzione del contratto compie abitualmente il suo lavoro, anche se è inviato temporaneamente in un altro Paese (lett. a), oppure dalla legge del Paese dove si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore, qualora questi non compia abitualmente il suo lavoro in uno stesso Paese (lett. b), a meno che non risulti dall’insieme delle circostanze che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un altro Paese; in tale caso si applica la legge di quest’altro Paese.
Con la sentenza in commento si evidenzia che l’indicata ultima parte di frase dell’art. 6 § 2, così come gli artt. 3 e 6 della Convezione, si interpretano nel senso che, qualora il lavoratore, dopo aver svolto il suo lavoro per un certo periodo in un determinato luogo, si trovi a dover svolgere le sue attività in un luogo diverso, destinato a divenire il suo nuovo luogo di lavoro abituale, se le parti non abbiano pattuito diversamente occorre tenere conto di quest’ultimo luogo, nell’ambito dell’esame dell’insieme delle circostanze, al fine di determinare la legge applicabile.
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