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Se l’obbligazione resta alla scissa e non è adempiuta le beneficiarie rispondono in solido

La responsabilità solidale delle beneficiarie è limitata al valore del patrimonio netto a esse attribuito

/ Monica VALINOTTI

Martedì, 16 dicembre 2025

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La Cassazione, nell’ordinanza n. 32551/2025, ha ribadito che, in caso di scissione, il soggetto cui sono stati trasferiti elementi patrimoniali su cui gravano obbligazioni passive risponde direttamente e integralmente per le medesime. Tuttavia, nel caso in cui i debiti della scissa non siano stati soddisfatti dallo specifico soggetto cui sono stati trasferiti per effetto dell’operazione, di tali debiti rispondono in solido tutti i soggetti partecipanti alla scissione (ex art. 2506-quater ultimo comma c.c.), seppure limitatamente al valore effettivo del patrimonio netto a essi attribuito. E ciò vale sia quando il soggetto direttamente obbligato è la società beneficiaria cui la passività sia stata espressamente trasferita, sia quando il debito è rimasto a carico della società scissa.

In altri termini, nel caso in cui il debito della scissa sia rimasto in capo alla medesima a seguito della scissione, ove essa non adempia, il creditore può far valere la responsabilità solidale delle società beneficiarie della scissione, fermi i limiti patrimoniali previsti dall’art. 2506-quater ultimo comma c.c.

La Suprema Corte sottolinea, in primo luogo, come, di regola, delle passività inerenti ai rapporti giuridici che originano le singole poste patrimoniali (indicate nel progetto di scissione approvato) debba rispondere, direttamente e integralmente, il soggetto cui esse sono state trasferite per effetto della scissione.
Tale soggetto, peraltro, può essere considerato responsabile in via esclusiva solo ove l’azione del creditore si riferisca a uno specifico bene, infungibile, attribuito in sede di scissione (come avviene, per esempio, nel caso del creditore ipotecario che agisca sull’immobile assegnato a una delle società partecipanti).

Laddove il creditore, invece, faccia valere un diritto di credito pecuniario (fungibile per definizione), interviene la responsabilità solidale parziale delle altre società partecipanti alla scissione, che ne rispondono nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto di loro spettanza, come determinato al momento della scissione.

La Suprema Corte indaga, poi, i limiti di tale responsabilità solidale, affermando che, per quanto riguarda le società beneficiarie, essa sussiste sia quando l’obbligazione sia stata trasferita a un’altra beneficiaria, sia quando essa sia rimasta a carico della scissa.
Da un punto di vista sistematico, si sottolinea come non avrebbe senso ritenere che tale meccanismo operi solo in caso di assegnazione della passività a una delle società beneficiarie e non anche nel caso in cui essa sia rimasta in capo alla scissa. L’esigenza di tutelare i creditori, infatti, sussiste indipendentemente dal fatto che, per effetto dell’operazione, l’obbligazione sia rimasta o meno a carico della società scissa.
Tale interpretazione, peraltro, sembrerebbe non pregiudicare eccessivamente neppure le società beneficiarie di nuova costituzione, in quanto esse rispondono delle obbligazioni in questione – per espressa previsione normativa – solo nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto a esse trasferito.

Per far valere la solidarietà non occorre opporsi alla scissione

I giudici di legittimità precisano, inoltre, che, per far valere la responsabilità solidale delle società partecipanti alla scissione ex art. 2506-quater c.c., non è necessario che il creditore abbia preventivamente esercitato le altre forme di tutela che l’ordinamento prevede con riguardo a tale operazione. Nello specifico, l’azione nei confronti delle beneficiarie in via solidale non è subordinata alla preventiva opposizione del creditore al procedimento di scissione.
Nessuna norma, infatti, attribuisce a quest’ultimo rimedio un effetto condizionante, né preclude la proposizione alternativa dell’una o dell’altra azione o un vincolo di pregiudizialità dell’una rispetto all’altra.

L’opposizione alla scissione e la responsabilità solidale, quindi, costituiscono due forme di tutela del creditore che possono essere utilizzate cumulativamente (si pensi al caso del creditore che si sia opposto alla scissione e, non essendo riuscito a impedirla, abbia fatto valere la responsabilità solidale delle società partecipanti) o anche alternativamente tra loro.

L’ordinanza fornisce, infine, alcune precisazioni utili sotto il profilo processuale, stabilendo che la domanda del creditore alla scissa si estende alle neocostituite società beneficiarie della scissione anche in sede di impugnazione, atteso che l’estensione della domanda a tali società è un effetto processuale direttamente collegato agli effetti sostanziali dell’operazione. La responsabilità solidale di cui all’art. 2506-quater c.c., infatti, presupponendo la verifica dell’inadempimento della società a cui carico è posta l’obbligazione a seguito della scissione, ha natura sussidiaria o dipendente, e dà luogo, in sede di impugnazione, a un litisconsorzio processuale necessario per inscindibilità di cause.

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