La beneficiaria risponde dei debiti della scissa anche se non definiti alla data dell’operazione
La Corte di Giustizia Ue conferma l’interpretazione fornita dalla Cassazione
La Corte di Giustizia Ue, nella sentenza resa nella causa C-713/22, si è pronunciata sulla domanda di interpretazione pregiudiziale sottopostale dalla Corte di Cassazione italiana e relativa alla corretta interpretazione dell’art. 3 paragrafo 3 lett. b) della VI direttiva del Consiglio (direttiva 82/891/Cee) relativa alle scissioni delle società per azioni, oggi abrogata dalla direttiva 2017/1132/Ue (che, comunque, all’art. 137 comma 3 contiene una analoga disposizione), ma applicabile al caso di specie ratione temporis.
La disposizione in questione prevede, in particolare, che, se un elemento del patrimonio passivo non è attribuito nel progetto di scissione e l’interpretazione di quest’ultimo non permette di deciderne la ripartizione, ciascuna delle società beneficiarie ...
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