Si può ridurre la base imponibile della ritenuta su interessi erogati a imprese Ue
La tassazione degli interessi «in uscita» deve essere coerente con i principi della Corte di Giustizia Ue, che ammette la deduzione degli oneri connessi
La norma di comportamento AIDC n. 225/2024 ha analizzato la compatibilità con i principi del diritto comunitario della procedura di applicazione della ritenuta sugli interessi relativi ai finanziamenti erogati a soggetti non residenti.
Secondo quanto previsto dall’art. 26 comma 5 del DPR 600/73, gli interessi percepiti da soggetti non residenti, compresi quelli realizzati nell’esercizio di attività commerciale non riferibili a una stabile organizzazione in Italia, sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 26%.
Sono comunque previste ipotesi di riduzione dell’aliquota in applicazione delle Convezioni contro le doppie imposizioni internazionali oppure l’esenzione, al ricorrere dei presupposti, prevista dalla Direttiva 2003/49/Ce (direttiva interessi
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