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LAVORO & PREVIDENZA

Nell’industria della gomma e della plastica 60 euro medi di aumento da gennaio

Cresce di 3 giornate annue nel 2026 l’orario di lavoro dei turnisti impiegati su 17 o più turni settimanali

/ Alessandro MORI

Venerdì, 19 dicembre 2025

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Il 10 dicembre la Federazione Gomma Plastica (in rappresentanza datoriale) e Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil (organizzazioni sindacali dei lavoratori) hanno siglato l’Accordo per il rinnovo del CCNL 26 gennaio 2023 (si veda “Nuove retribuzioni per le aziende industriali del settore Gomma e Plastica” del 2 febbraio 2023), contenente la disciplina collettiva applicabile ai dipendenti delle aziende industriali della gomma, cavi elettrici e affini e delle materie plastiche (codice CNEL: B371).

La nuova disciplina decorre dal 1° gennaio 2026 e scadrà il 31 dicembre 2028.
Sul piano retributivo si segnala la previsione di un incremento medio pari a 195 euro nel triennio di validità contrattuale, rapportato al livello F e distribuito come segue: 60 euro da gennaio 2026, 60 euro da aprile 2027, 60 euro da aprile 2028, 15 euro da dicembre 2028. In mancanza di una scala parametrale espressa all’interno del CCNL, non è possibile elaborare i nuovi valori retributivi da applicare dal prossimo periodo di paga di gennaio e occorre quindi attendere la diffusione dalle tabelle ufficiali ad opera delle Parti stipulanti

In tema di classificazione del personale, in primo luogo si segnala la previsione di nuove posizioni professionali, per le quali si rinvia all’allegato all’Accordo; ma si dà anche conto della progressione automatica di carriera che dal 1° gennaio 2027 riguarderà i carrellisti, che dopo 12 mesi di permanenza nel livello H saranno automaticamente inquadrati al livello G come carrellisti movimentatori merce. Dal 1° dicembre 2028 sarà poi eliminato il livello I nelle aree di produzione e delle funzioni integrate trasversali, con conseguente riclassificazione di alcune figure professionali all’interno del livello H.

In aumento rispetto al 2025 l’orario di lavoro annuo dei turnisti impegnati su 17 o più turni settimanali (art. 8 del CCNL). Per il 2026 la durata sarà pari a 220 giornate in caso di prestazione su 17 turni, a 217,5 giornate in caso di prestazione su 18, 19 o 20 turni, a 215,5 giornate in caso di prestazione su 21 o più turni (la giornata si intende sempre da 8 ore). Sono state previste anche le articolazioni orarie per il biennio successivo, con valori stabili per il 2027 e ridotti di 5 ore per il 2028.

Si registra un rafforzamento delle misure a tutela delle donne vittime di violenza di genere. In primo luogo attraverso la previsione di un periodo di congedo retribuito della durata di 3 mesi (il precedente CCNL ne prevedeva solo 2), ulteriore rispetto a quello previsto dall’art. 24 del DLgs. 15 giugno 2015 n. 80, ma anche attraverso altre disposizioni, tra le quali spicca quella che introduce la possibilità di procedere su base individuale all’anticipazione di quote del TFR disponibile, nel rispetto del solito limite del 70% imposto dall’art. 2120 c.c.

Nell’ambito del part-time, sono state escluse dal computo del 3% del personale ai fini della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale (previsto al comma 13 dell’art. 10 del CCNL) le richieste avanzate da lavoratori con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992, in aggiunta a quelle avanzate da lavoratori affetti da malattie oncologiche o da gravi patologie degenerative, già in precedenza escluse.

Di rilievo, con riferimento alla disciplina di malattia e infortuni non professionali, il prolungamento del periodo di comporto riferito ai soli lavoratori con disabilità verificata ai sensi della suddetta legge 104. Nei loro confronti i termini di cui all’art. 39 del CCNL diventano di 8 mesi in caso di anzianità fino a 3 anni, di 12 mesi per anzianità oltre 3 e fino a 6 anni, di 16 mesi per anzianità superiore a 6 anni. Sempre in tema di conservazione del posto di lavoro è stato introdotto l’onere per il lavoratore, prima della scadenza dei previsti periodi di comporto (tanto in caso di termini ordinari quanto nel caso di quelli per i lavoratori con disabilità) di segnalare mediante certificazioni mediche o altra documentazione sanitaria idonea eventuali situazioni da cui potrebbe derivare un prolungamento dei termini.

Altra novità riguarda, infine, la contribuzione al Fondo Gomma Plastica (previdenza complementare), con la quota a carico dell’impresa che rispetto alla previsione contenuta nel Titolo III - Contribuzioni del CCNL (1,56%), aumenterà all’1,78% dal 1° gennaio 2027 e poi raggiungerà il 2% dal 1° gennaio 2028 (rimane invece invariato l’1,56% di quota a carico del lavoratore).

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