Dal 2026 stop al frazionamento delle plusvalenze
Una modifica al Ddl. di bilancio elimina tale facoltà, fatte salve alcune eccezioni
L’iter parlamentare di approvazione della legge di bilancio 2026 vede coinvolta, in maniera ancora più significativa rispetto a quanto previsto nel disegno di legge originario, la disciplina riguardante il frazionamento delle plusvalenze nell’ambito del regime di impresa.
Le novità dovrebbero trovare applicazione in relazione alle plusvalenze realizzate dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, quindi dal 2026 per i soggetti “solari”.
Si ricorda che, stando all’attuale formulazione dell’art. 86 comma 4 del TUIR, possono essere frazionate le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso o per effetto del risarcimento a fronte di perdita o danneggiamento; sono invece escluse dal beneficio le plusvalenze derivanti da assegnazione o destinazione a finalità estranee all’esercizio di impresa.
Sotto il profilo oggettivo il beneficio interessa i beni strumentali (compresi i beni immateriali mai iscritti in bilancio), le aziende e i beni patrimoniali, essendo invece escluse le partecipazioni che fruiscono del regime pex, con riferimento alla quota delle plusvalenze assoggettata a tassazione.
Con riferimento ai beni interessati, allo stato attuale, il beneficio è ammesso in un massimo di cinque periodi di imposta se i beni sono posseduti per un periodo non inferiore a tre anni. Fanno eccezione a tale regola le plusvalenze derivanti dalla cessione dei diritti di utilizzo delle prestazioni sportive, per le quali è richiesto un possesso biennale.
L’ultima riformulazione disponibile dell’emendamento 7.9 al disegno di legge elimina invece la facoltà di accedere al beneficio per la generalità dei beni; le relative plusvalenze, in base alla nuova formulazione dell’art. 86 comma 4 del TUIR, concorrerebbero quindi a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state “realizzate”.
I corrispettivi delle cessioni di immobili e aziende si considerano realizzati ai sensi dell’art. 109 comma 2 del TUIR alla di stipulazione dell’atto, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. A tal fine, non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà.
Sempre in base all’art. 86 comma 4 del TUIR riformulato, rimarrebbero ferme le regole per le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di azienda o rami d’azienda, le quali possono essere rateizzate fino ad un massimo di 5 periodi di imposta, a condizione che l’azienda o il ramo d’azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni. Tali disposizioni non si applicano quando è richiesta la tassazione separata a norma dell’art. 17 comma 2 del TUIR; negli altri casi opera la facoltà di frazionamento, ad eccezione del caso della cessione dell’unica azienda dell’imprenditore individuale, posto che in tal caso lo stesso perde la qualifica di imprenditore (C.M. 19 dicembre 1997 n. 320/E, § 1.4.1.1).
Le previgenti regole rimangono valide anche per le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta per le società sportive professionistiche, le quali, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni, concorrono a formare il reddito:
- in quote costanti in un massimo di cinque periodi nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro;
- nell’esercizio in cui sono realizzate, per la residua parte.
Non è, inoltre, interessato dalle modifiche il frazionamento dell’exit tax in 5 rate annuali previsto dall’art. 166 comma 9 del TUIR nel momento in cui l’impresa si trasferisca in Stati Ue/See (esso riguarda l’imposta e non l’imponibile).
Nei casi previsti la scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; in caso di omessa presentazione, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata.
Quanto ai possibili effetti pratici:
- la cessione di un bene strumentale acquistato il 15 settembre 2022, avvenuta il 29 dicembre 2025, rientrerebbe nelle regole previgenti, con il risultato che la relativa plusvalenza sarebbe frazionabile in un massimo di cinque esercizi, essendo verificato il periodo di possesso triennale;
- nei casi in cui invece non si riesca a finalizzare la cessione entro fine anno, stante l’eliminazione della facoltà per le plusvalenze realizzate dal 2026 e l’assenza di una disciplina transitoria, in relazione allo stesso bene acquistato nel 2022 occorrerebbe tassare integralmente l’importo della plusvalenza realizzata nel 2026.
Nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni. In termini pratici, ne deriverebbe l’obbligo di rideterminare l’imposta del 2025 considerando le plusvalenze realizzate (diverse da quelle relative ad aziende e diritti di utilizzazione delle prestazioni sportive) come integralmente imponibili ai soli fini del calcolo dell’acconto 2026 con il metodo storico.
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