Fissata la rivalutazione pensionistica 2026
L’INPS ha concluso le operazioni di rivalutazione di pensioni e prestazioni assistenziali necessarie per il pagamento delle prestazioni nell’anno 2026
Con la circ. n. 153 di ieri, 19 dicembre 2025, l’INPS ha reso noto di aver concluso le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nell’anno 2026.
L’Istituto evidenzia innanzitutto che nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2025 è stato pubblicato il DM 19 novembre 2025, relativo alla perequazione delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2026.
Viene quindi ricordato che la rivalutazione viene attribuita dall’anno successivo a quello di decorrenza della pensione, sulla base dell’importo del c.d. cumulo perequativo di dicembre dell’anno precedente a quello da rivalutare, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate sia dall’INPS che dagli altri Enti presenti nel Casellario Centrale delle Pensioni.
Per la determinazione dell’importo complessivo da prendere a base della perequazione vengono considerate:
- le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate dagli enti diversi dall’INPS e per le quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata;
- le prestazioni erogate dall’INPS (a esclusione di alcune prestazioni elencate nella circolare in commento).
Nel dettaglio, l’art. 1 del DM 19 novembre 2025 stabilisce in via definitiva che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2024 è determinata in misura pari a +0,8% dal 1° gennaio 2025. Pertanto, nessun conguaglio è dovuto a titolo di rivalutazione per l’anno 2025.
L’Istituto riporta poi i valori definitivi per l’anno 2025, ricordando che l’importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito per il medesimo anno 2025.
In pratica, l’importo del trattamento minimo delle pensioni di lavoratori dipendenti e autonomi valido per il 2025 è pari a:
- 603,40 euro mensili;
- 7.844,20 euro su base annuale.
Invece, l’assegno vitalizio è pari a 343,97 euro mensile (4.471,61 euro annuali).
L’art. 2 del DM 19 novembre 2025 ha stabilito che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2025 è determinata in misura pari a +1,4% dal 1° gennaio 2026, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.
Di conseguenza, i valori provvisori del trattamento minimo del 2026 delle pensioni di lavoratori dipendenti e autonomi sono pari a:
- 611,85 euro mensili;
- 7.954,05 euro annuali.
Il valore dell’assegno vitalizio ammonta a 348,79 euro su base mensile (4.534,27 euro su base annua).
Per quanto concerne invece l’attribuzione della rivalutazione provvisoria per l’anno 2026 per la generalità delle pensioni, l’INPS ricorda che l’art. 1 comma 478 della L. 160/2019 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34 comma 1 della L. 448/1998:
- nella misura del 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a 4 volte il trattamento minimo;
- nella misura del 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra 4 e 5 volte il trattamento minimo;
- nella misura del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a 5 volte il trattamento minimo.
Con riferimento all’incremento per l’anno 2026 delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, viene ricordato che l’art. 1 comma 177 della L. 207/2024 ha prorogato fino al 2026 l’incremento per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo introdotto dall’art. 1 comma 310 della L. 197/2022. La misura percentuale dell’incremento è pari a +2,2% per l’anno 2025 e a +1,3% per l’anno 2026. Pertanto, contestualmente alle operazioni di rivalutazione delle pensioni, l’INPS ha provveduto a riconoscere tale incremento, ove spettante, nella percentuale prevista per l’anno 2026, come di seguito:
- trattamento minimo, 611,85 euro;
- incremento massimo riconosciuto, 7,95 euro;
- importo riconosciuto, 619,8 euro.
Dal punto di vista fiscale, si ricorda che, se le ritenute erariali relative all’anno 2025 (IRPEF) sono state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua, le differenze a debito sono recuperate sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2026. Per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro e conguagli a debito di importo superiore a 100 euro è stata applicata la rateazione di legge fino a novembre 2026 (art. 38 comma 7 del DL 78/2010).
Le somme conguagliate verranno certificate ai fini fiscali nella Certificazione Unica 2026.
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