Correttivo IRPEF IRES della riforma fiscale in Gazzetta Ufficiale
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri il DLgs. 18 dicembre 2025 n. 192, correttivo della riforma fiscale, che era stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 20 novembre scorso (si veda “Via libera definitivo al correttivo delle norme di attuazione della riforma fiscale” del 21 novembre 2025). Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari.
Il decreto reca disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo Statuto dei diritti del contribuente e ai Testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti. In pratica, il testo ha impatto sul DLgs. 192/2024, sul DLgs. 173/2024, sul DLgs. 175/2024, sul DLgs. 33/2025, sul DLgs. 123/2025 e sul DLgs. 174/2024.
Gli interventi riguardano tra l’altro, la disciplina della scissione mediante scorporo (si veda “Neutralità delle scissioni per scorporo con beneficiarie preesistenti ad ampio raggio” del 20 novembre 2025) e il trattamento fiscale della correzione degli errori contabili (si veda “Correzione di errori contabili rilevante solo se la revisione è obbligatoria” del 22 novembre 2025).
L’art. 1, poi, modifica l’art. 12 comma 4-ter del TUIR stabilendo che, in tutte le disposizioni fiscali che richiamano l’art. 12, per “familiari a carico” si intenderanno non più solo i figli, ma anche il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i genitori e gli altri soggetti di cui all’art. 433 c.c. conviventi o titolari di assegni alimentari non giudiziali. Qualora la disposizione richiami anche il comma 2 dell’art. 12, che fissa i limiti di reddito per ritenere il soggetto convivente come familiare a carico, non saranno presi in considerazione i soggetti sopra indicati se il reddito complessivo dei medesimi risulta superiore ai limiti fissati dal citato comma 2.
La modifica, applicabile dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (20 dicembre 2025), estende quindi l’ambito soggettivo delle norme fiscali che si fondano sui carichi di famiglia anche agli altri familiari diversi dai figli, per alcuni dei quali la detrazione è stata abrogata dalla legge di bilancio per il 2025.
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