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Giovedì, 15 gennaio 2026 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Tardiva osservazione del creditore con effetto preclusivo

/ Francesco DIANA

Giovedì, 15 gennaio 2026

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Nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la proposta satisfattiva è sottratta al voto dei creditori che, tuttavia, possono sollevare osservazioni nei 20 giorni successivi alla comunicazione dell’apertura del procedimento di omologa (art. 70 comma 3 del DLgs. 14/2019).

Ai sensi dell’art. 70 comma 1 del DLgs. 14/2019, il gestore della crisi è tenuto a dare comunicazione ai creditori del decreto di apertura del procedimento di omologa entro i 30 giorni successivi; non vi è, invece, alcun obbligo di invio dei documenti allegati al piano che, tuttavia, possono essere richiesti dai creditori e inviati dal gestore, in un’ottica collaborativa e al fine di formulare eventuali osservazioni che siano pertinenti (Trib. Caltagirone 16 settembre 2025).

Attraverso le osservazioni, infatti, i creditori possono sollevare contestazioni in merito all’ammissibilità della proposta, alla fattibilità del piano e, non ultimo, rispetto alla sua convenienza.
In altri termini, ciascun creditore, mediante opportuna allegazione della documentazione probante, indica i fatti e le circostanze per cui ritiene che la proposta non sia da ritenere ammissibile ovvero le motivazioni che rendano necessaria una sua modifica.

La natura del termine per la presentazione delle osservazioni non sembra pacificamente condivisa, sebbene la conseguenza di un loro invio tardivo sembri essere il medesimo e coincidente nella decadenza delle relative facoltà del creditore.
Ove si ritenga perentoria la natura del termine fissato dal giudice con il decreto di apertura, la tardiva formulazione delle osservazioni ne comporta l’inammissibilità (Trib. Oristano 14 ottobre 2025); analogamente, ove si ritenga la natura di tipo ordinatorio, l’infruttuoso decorso del termine produce gli stessi effetti preclusivi del termine perentorio scaduto (Trib. Pescara 15 aprile 2025).
La differenza è da rintracciare nella possibilità, ove la natura del termine sia considerata ordinatoria, che il creditore possa richiederne una proroga purché prima della scadenza (Trib. Pescara 15 aprile 2025).

In ogni caso, non è escluso che le osservazioni, sebbene pervenute oltre il termine, possano rappresentare ugualmente un elemento di valutazione per il giudice in sede di omologazione (Trib. Lecce 5 settembre 2025). Il termine per la presentazione delle osservazioni non è soggetto a sospensione feriale (Trib. Catania 22 settembre 2025).

A seguito delle osservazioni formulate dai creditori, il gestore della crisi, ai sensi dell’art. 70 comma 7 del DLgs. 14/2019, sentito il debitore e riferito al giudice, può apportare le modifiche al piano che ritiene necessarie (p.e. diversa entità del credito, diversa indicazione del grado di privilegio, etc.).

Diversamente, la risoluzione della contestazione è rimessa al giudice, a cui lo stesso gestore ha preliminarmente illustrato le ragioni per le quali ritiene di non concordare con quanto indicato dal creditore.
In tal caso, la norma non prevede la necessità che si proceda con la fissazione di una specifica udienza per la trattazione delle contestazioni, anche se non è da escludersi la possibilità che il giudice provveda in tal senso, stimolando il contraddittorio orale tra le parti (Trib. Palermo 6 ottobre 2025).

Tuttavia, il contraddittorio dovrebbe ritenersi necessario solo quando vi siano modifiche sostanziali del piano ovvero contestazioni di difficile risoluzione (Trib. Palermo 9 ottobre 2025, Trib. Alessandria 22 settembre 2025, Trib. Modena 28 luglio 2025 e 9 luglio 2025).
Tra queste rientrano le osservazioni che vertono sulla convenienza della proposta che ciascun creditore ha facoltà di contestare (Cass. n. 9549/2025), a eccezione dell’eventuale istituto di credito che abbia violato la verifica del merito creditizio (art. 69 comma 2 del DLgs. 14/2019).
Ai sensi dell’art. 70 comma 7 del DLgs. 14/2019, infatti, spetta al giudice verificare che la proposta satisfattiva, relativamente al singolo creditore opponente, sia conveniente rispetto a quanto realizzabile in caso di liquidazione controllata; nello scenario a paragone non vi rientra, invece, quello della liquidazione individuale (es. pignoramento presso terzi; Trib. Napoli 9 ottobre 2025 e Trib. Pescara 15 aprile 2025).

Nel caso in cui, invece, non vi siano contestazioni, il giudice procederà, in via esclusiva, a verificare la sola ammissibilità giuridica e la fattibilità della proposta (Trib. Milano 18 febbraio 2025).

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