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Rottamazione-quinquies per i carichi consegnati dal 2000 al 31 dicembre 2023

Beneficio circoscritto a liquidazione automatica/controllo formale e ai contributi INPS non pagati

/ Alfio CISSELLO

Martedì, 30 dicembre 2025

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Con 219 voti favorevoli, 125 contrari e 3 astenuti, ieri la Camera ha approvato la questione di fiducia posta dal Governo sul Ddl. di bilancio 2026. Il voto finale è atteso oggi verso metà giornata.
Nell’art. 1 commi 82 e seguenti del Ddl. ha trovato definitiva conferma la c.d. rottamazione-quinquies, che riguarda i carichi consegnati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2023, dovendosi quindi fare riferimento alla data di consegna del ruolo e non alla data, spesso antecedente, in cui il ruolo è stato reso esecutivo.

Il beneficio della rottamazione consiste nello stralcio di qualsiasi sanzione amministrativa, degli interessi compresi nei carichi (di norma si tratta degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo), degli interessi di mora di cui all’art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione laddove ancora spettanti.

A differenza delle rottamazioni precedenti, non tutti i carichi possono rientrarvi, essendo la rottamazione-quinquies circoscritta ai carichi riguardanti:
- imposte derivanti dalle attività di liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72) e di controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73) della dichiarazione;
- contributi INPS non pagati, con esclusione di quelli derivanti da accertamento (in questo caso, salvo posizioni debitorie risalenti, il carico non deriva da ruolo ma da avviso di addebito INPS);
- sanzioni per violazioni del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (in questo caso, la rottamazione causa il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge).

Vi dovrebbero rientrare anche i carichi derivanti dall’incrocio dei dati con le c.d. LIPE, posto che l’art. 21-bis del DL 78/2010 rinvia pur sempre all’art. 54-bis del DPR 633/72.
In egual misura, a nostro avviso dovrebbero essere rottamabili i carichi scaturenti da decadenza dalla dilazione dell’avviso bonario ex art. 3-bis del DLgs. 462/97, in quanto per definizione essi non possono che derivare da liquidazione automatica o da controllo formale (lo stesso vale per la liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata).
Le somme a titolo di capitale vanno corrisposte per intero.

I debitori decaduti dalle rottamazioni precedenti (non tuttavia per la rottamazione dei dazi doganali e dell’IVA all’importazione, in quanto l’art. 5 del DL 119/2018 non è richiamato dall’art. 1 commi 99 e 100 del Ddl. di bilancio 2026) possono beneficiare della rottamazione-quinquies, sempre che si tratti di ruoli da liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione o di contributi INPS dichiarati ma non versati.
Tuttavia, deve trattarsi di debitori non in regola con il pagamento delle rate al 30 settembre 2025; diversamente, bisogna continuare a pagare le rate del piano secondo le scadenze originarie.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali:
- entro il 30 aprile 2026 occorre trasmettere la domanda di rottamazione, indicando il numero di rate in cui dilazionare il debito e impegnandosi a rinunciare ai giudizi in corso (la domanda va presentata quand’anche non ci fossero importi da pagare, il che potrebbe succedere per le sanzioni da tardivo versamento di imposte dichiarate);
- entro il 30 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore la liquidazione delle somme;
- entro il 31 luglio 2026 occorre pagare tutte le somme o la prima rata.
Il pagamento può avvenire in massimo 54 rate, spalmate tra il 2026 e il 2035 (la prima scade come detto il 31 luglio 2026).

Rottamazione solo per i carichi consegnati entro il 2023

Anche per quanto riguarda il perfezionamento la rottamazione-quinquies si differenzia dalle precedenti.
Nelle rottamazioni passate, bisognava a pena di decadenza pagare nei termini e per intero ogni singola rata, con una tolleranza di cinque giorni per il ritardo.

Invece, nel caso della rottamazione-quinquies si decade in caso di omesso o insufficiente pagamento:
- dell’unica rata scadente il 31 luglio 2026;
- di due rate anche non consecutive del piano (il mancato pagamento della prima rata non dovrebbe quindi causare alcuna decadenza);
- dell’ultima rata del piano.

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