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NOTIZIE IN BREVE

Non ammessa la compensazione in capo al cessionario del credito da DTA

/ REDAZIONE

Martedì, 30 dicembre 2025

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Con la risoluzione n. 73 del 29 dicembre 2025 l’Agenzia delle Entrate ha espressamente rettificato il contenuto della precedente risoluzione n. 32 del 15 maggio 2025 al fine di chiarire che il credito derivante dalla trasformazione delle DTA ex art. 44-bis del DL 34/2019, ceduto a un terzo, non può essere utilizzato in compensazione dal cessionario; quest’ultimo, non potendo cedere ulteriormente il credito acquistato per via del divieto contenuto nell’art. 43-bis comma 1 del DPR 602/73, può quindi solo monetizzare il credito acquistato mediante incasso delle somme oggetto di rimborso. Sono però fatti salvi, sempre ad avviso dell’Agenzia, i comportamenti difformi tenuti fino alla data di pubblicazione della ris. n. 73/2025.

In merito all’utilizzo del credito di imposta derivante dalla trasformazione delle “attività per imposte anticipate” (DTA) a seguito della cessione di crediti pecuniari verso debitori inadempienti l’art. 44-bis del DL 34/2019 ammette, alternativamente, l’utilizzo in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97, la cessione ai sensi dell’art. 43-bis o dell’art. 43-ter del DPR 602/73 o la richiesta di rimborso.

Nei confronti dei soggetti che non appartengono al medesimo gruppo, i crediti in parola possono essere ceduti solo se previamente chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi, secondo le modalità previste dall’art. 43-bis del DPR 602/73; in particolare, tale cessione deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio e il relativo atto deve essere notificato alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, competente in ragione del domicilio fiscale del cedente.

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