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LAVORO & PREVIDENZA

Aumenti da 750 euro nel triennio per i dirigenti dell’autotrasporto e della logistica

Il valore del welfare contrattuale dal 2026 aumenta da 1.300 a 2.000 euro annui

/ Alessandro MORI

Martedì, 30 dicembre 2025

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Lo scorso 22 dicembre, a pochi giorni dalla sua scadenza fissata per domani, 31 dicembre, Confetra e ManagerItalia hanno siglato l’Accordo per il rinnovo della disciplina collettiva applicabile ai dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione merci, di servizi logistici e di trasporto combinato (codice CNEL: I112), con validità per il triennio 2026-2028.

L’Accordo, che interviene a circa 2 anni e mezzo di stanza dal precedente siglato il 18 maggio 2023 (si veda “Per dirigenti di autotrasporto e logistica a giugno i primi 700 euro di una tantum” del 23 maggio 2023) introduce numerose novità nella disciplina di settore, tanto dal punto di vista economico che da quello normativo.

In primo luogo va segnalata l’estensione dell’ambito di applicazione del CCNL, che ora riguarda anche le imprese svolgenti l’attività di commercio elettronico, i corrieri espresso, le imprese svolgenti attività soggette all’autorizzazione postale generale, le aziende di trasloco, le imprese svolgenti attività di consegna e montaggio arredi, le agenzie aeree e le imprese ferroviarie cargo.

L’aumento retributivo complessivo è pari a 750 euro, distribuiti tra le decorrenze del 1° gennaio 2026 (300 euro), del 1° gennaio 2027 (230 euro) e del 1° gennaio 2028 (220 euro). Per effetto di tali incrementi la retribuzione mensile di fatto si attesta a 4.550 euro dal prossimo mese di gennaio, per poi aumentare a 4.780 euro da gennaio 2027 e a 5.000 euro da gennaio 2028. Importante segnalare come anche per i dirigenti dell’autotrasporto e della logistica, come già accaduto per i dirigenti del terziario con il recente Accordo del 5 novembre (si veda “Aumento da 800 euro nel triennio per i dirigenti del terziario” dell’8 novembre 2025), sia stata disposta la parziale non assorbibilità degli incrementi retributivi, attraverso la previsione che gli stessi possano essere assorbiti fino a concorrenza solamente dagli incrementi retributivi riconosciuti dalle aziende successivamente al 31 luglio 2025, e sempre a condizione che gli stessi non siano stati espressamente riconosciuti come non assorbibili.

Con riferimento al welfare aziendale (art. 24 del CCNL) le Parti, rendendo strutturali le previsioni introdotte in via sperimentale per il biennio 2024-2025 dall’Accordo del maggio 2023, hanno incrementato da 1.300 a 2.000 euro annui la misura del credito welfare da mettere a disposizione di ciascun dirigente all’interno della piattaforma istituita presso il Centro di formazione management per il terziario (CFMT) destinato a servizi previsti dal welfare contrattuale. Ricordiamo che tale somma va riproporzionata per i lavoratori a termine e in caso di incompleta anzianità di servizio nell’anno solare, ma spetta per intero in caso di part-time.

Per le annualità 2026, 2027 e 2028 il contributo annuo previsto a carico di aziende e dirigenti si riduce, passando dai precedenti 315 euro (conto azienda) e 155 euro (conto dirigente) del biennio 2024-2025, a 308 euro (conto azienda) e 148 euro (conto dirigente).

Il contributo integrativo posto a carico dell’azienda nei confronti del Fondo Mario Negri (previdenza integrativa; art. 27 del CCNL) dal 1° gennaio 2026 passerà dal 2,47% al 2,52% della retribuzione convenzionale annua. Per effetto di incrementi successivi passerà al 2,57% dal 1° gennaio 2027 e al 2,62% dal 1° gennaio 2028. Sempre dal 1° gennaio prossimo passerà dall’1% al 2% la quota a carico del dirigente a titolo di contributo ordinario.

A far data dal versamento del 10 gennaio prossimo, relativo al quarto trimestre 2025, il premio relativo alla copertura “Infortuni” fornita dall’Associazione Mario Pastore (previdenza integrativa individuale; art. 28 del CCNL) aumenterà a 560 euro annui per dirigente assicurato, con contributo annuo conto azienda che, al netto della trattenuta a carico del dirigente, si attesterà a 5.321,26 euro.

Sempre in tema di Fondo Mario Negri e di Associazione Antonio Pastore, assumono rilievo le novità in tema di agevolazioni contributive collegate alle nuove assunzioni o alle nomine di dirigenti (art. 31 del CCNL). In primo luogo è stato previsto che le agevolazioni di cui agli artt. 27 comma 7 e 28 comma 5 competano una sola volta nell’arco della carriera lavorativa, e non siano invece più riconducibili all’età anagrafica del dirigente. E inoltre che tale beneficio può avere una durata massima di 2 anni, elevati a 3 solo nel caso dei contratti a termine c.d. di “invecchiamento attivo” stipulati ai sensi dell’art. 9 dell’Accordo.

Prevista inoltre una nuova forma di agevolazione sui versamenti al Fondo Mario Negri riservata alle aziende prive di altri dirigenti in organico che a far data dal 1° gennaio 2026 decidano di assumere o nominare un dirigente a tempo pieno che percepisca una retribuzione non eccedente del 3% i minimi tabellari. Tale agevolazione si traduce in un contributo ordinario di 300 euro annui, e nella mancanza di contributo integrativo a carico del datore e di ogni altro contributo a carico del dirigente. Tale forma di agevolazione ha carattere sperimentale fino al 31 dicembre 2026 e non può in alcun caso essere cumulata con quelle contemplate dagli artt. 27 comma 7 e 28 comma 5 del CCNL.

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