Tasso di interesse in calo e coefficienti per calcolare usufrutto e rendite stabili
Il nuovo assetto trova conferma con il DM 24 dicembre 2025 pubblicato ieri
Il DM 24 dicembre 2025, pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze ieri e in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, conferma quanto riportato su Eutekne.info (si veda “Dal 1° gennaio il tasso di interesse legale scende all’1,6%” del 15 dicembre 2025): anche per il 2026, i coefficienti da utilizzare per determinare il valore fiscale di rendite e diritti di usufrutto, uso e abitazione non cambieranno, sebbene il tasso di interesse legale scenda, dal 1° gennaio 2026, al 1,60% (mentre fino al 31 dicembre 2025 è pari al 2%).
La ragione risiede nella modifica del DLgs. 139/2024 che, nel riformare l’imposta sulle successioni e donazioni e l’imposta di registro, ha inserito:
- nell’art. 46 del DPR 131/86 il nuovo comma 5-ter;
- nell’art. 17 del DLgs. 346/90 il comma 1-ter;
in base ai quali, per determinare il valore delle rendite e dell’usufrutto, non si può assumere un tasso di interesse legale inferiore al 2,5%.
Per questo motivo, sebbene il DM 10 dicembre 2025 del Ministro dell’economia e delle finanze (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025) abbia modificato il tasso di interesse legale portandolo (dal 2%) all’1,60%, con effetto dal 1° gennaio 2026, ciò non determinerà effetti sui coefficienti per la determinazione delle rendite e dell’usufrutto ai fini fiscali, che resteranno nel 2026 identici a quelli applicati nel 2025 e, prima ancora, nel 2024 (si veda l’apposita Scheda).
Questo assetto trova riscontro nel DM 24 dicembre 2025 del Direttore generale delle Finanze di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato, nel quale viene confermato che:
- il valore del multiplo dell’annualità, indicato nell’art. 46 comma 2 lett. a) del DPR 131/86, da usare per determinare la base imponibile dell’imposta di registro per la costituzione di rendite o pensioni (e richiamato dall’art. 48 del medesimo decreto, relativo alla valorizzazione dei diritti di uso, usufrutto e abitazione), resta fissato in 40 volte l’annualità (ovvero lo stesso coefficiente che era già stato fissato dal DM 27 dicembre 2024 per il 2025, si veda “I coefficienti per l’usufrutto restano stabili il prossimo anno” del 28 dicembre 2024);
- il valore del multiplo indicato nell’art. 17 comma 1 lett. a) del DLgs. 346/90, da usare per determinare la base imponibile dell’imposta sulle successioni e donazioni per la costituzione di rendite o pensioni (e richiamato dall’art. 14 del medesimo decreto, relativo alla valorizzazione dei diritti di uso, usufrutto e abitazione), è fissato in 40 volte l’annualità;
- il prospetto dei coefficienti per la determinazione della base imponibile dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al DPR 131/86 e al DLgs. 346/90, è determinato assumendo 2,5% come misura di riferimento, ossia il saggio legale degli interessi stabilito per l’anno 2024 con DM 29 novembre 2023 (pubblicato in G.U. n. 288 del 11 dicembre 2023), come da prospetto di cui all’allegato 1 del DLgs. 139/2024 e riportato in calce all’articolo (che risulta identico, quindi, a quello operante già nel 2024 e nel 2025).
Le disposizioni recate dal DM 24 dicembre 2025 si applicano, per disposizione dell’art. 2 del medesimo decreto:
- agli atti pubblici formati a decorrere dal 1° gennaio 2026;
- agli atti giudiziari pubblicati o emanati a decorrere dal 1° gennaio 2026;
- alle scritture private autenticate a decorrere dal 1° gennaio 2026;
- alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dal 1° gennaio 2026;
- alle successioni aperte a decorrere dal 1° gennaio 2026;
- alle donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 2026.
In realtà, come già evidenziato, non vi è alcuna novità rispetto ai coefficienti applicabili nel 2024 e nel 2025, come dimostrato dal fatto che non viene allegato al DM 24 dicembre 2025 un prospetto dei coefficienti, potendosi rinviare all’allegato 1 del DLgs. 139/2024. I coefficienti cambierebbero, infatti, solo ove il tasso di interesse salisse oltre la soglia del 2,5% fissata dall’art. 46 comma 5-ter del DPR 131/86 e 17 comma 1-ter del DLgs. 346/90.
È interessante notare, invece, che, in ossequio a quanto disposto dal recentissimo DLgs. 18 dicembre 2025 n. 192 (c.d. “decreto correttivo” della riforma fiscale), il DM che fissa i coefficienti per determinare il valore fiscale di rendite e pensioni è, per la prima volta, emesso con decreto del “Ministero” dell’Economia e delle finanze e non più con decreto del “Ministro” dell’Economia e delle finanze (cfr. l’art. 11 commi 1 e 2 del DLgs. 192/2025).
| Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse del 2,5% | |
| Età del beneficiario | Coefficienti da applicare dal 1° gennaio 2026 |
| 0 - 20 anni compiuti | 38 |
| 21 - 30 anni compiuti | 36 |
| 31 - 40 anni compiuti | 34 |
| 41 - 45 anni compiuti | 32 |
| 46 - 50 anni compiuti | 30 |
| 51 - 53 anni compiuti | 28 |
| 54 - 56 anni compiuti | 26 |
| 57 - 60 anni compiuti | 24 |
| 61 - 63 anni compiuti | 22 |
| 64 - 66 anni compiuti | 20 |
| 67 - 69 anni compiuti | 18 |
| 70 - 72 anni compiuti | 16 |
| 73 - 75 anni compiuti | 14 |
| 76 - 78 anni compiuti | 12 |
| 79 - 82 anni compiuti | 10 |
| 83 - 86 anni compiuti | 8 |
| 87 - 92 anni compiuti | 6 |
| 93 - 99 anni compiuti | 4 |
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