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Venerdì, 16 gennaio 2026 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Nuova fiscalità 2026 con possibili criticità per pro loco e associazioni similari

Rischio di qualificazione quali enti commerciali in caso di prevalenza di proventi aventi natura commerciale

/ Enrico SAVIO e Federico MOINE

Venerdì, 16 gennaio 2026

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Le pro loco e le associazioni che svolgono attività similari, una buona parte delle quali sono entrate o stanno entrando nel RUNTS quali associazioni di promozione sociale (APS), sono chiamate in questi giorni a un’importante verifica del proprio assetto fiscale, soprattutto nel caso in cui le loro principali fonti di entrata derivino da attività di natura corrispettiva, quali a titolo esemplificativo la somministrazione di alimenti e bevande, le sponsorizzazioni o la vendita di prodotti tipici locali.

Infatti, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, le pro loco e le altre associazioni similari iscritte al RUNTS debbono fare i conti, da un lato, con l’impossibilità di applicare, in relazione ai proventi di natura commerciale, il regime forfetario di cui alla L. 398/91 e, dall’altro, con un nuovo sistema di regole atte a definire ai fini tributari la loro natura di ente “non commerciale” oppure di ente “commerciale”, con tutte le conseguenze del caso dal punto di vista degli adempimenti fiscali, contabili e di bilancio.
Dalla diversa qualificazione fiscale dell’ente deriva infatti l’applicazione di una diversa disciplina in materia di imposte, dirette e indirette.

Il cambio di passo, seppur con effetti più contenuti per le APS e le ODV che possono accedere al regime forfetario ex art. 86 del DLgs. 117/2017 (CTS), applicabile però soltanto ove i ricavi del periodo d’imposta precedente non risultino superiori a 85.000 euro, può comportare per gli ETS di maggiori dimensioni la necessità di gestire gli adempimenti ai fini IVA mediante contabilità separata e l’onere di dotarsi del registratore di cassa, con conseguente stretta nella tracciabilità dei corrispettivi.

Va per inciso ricordato che, fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, la natura tributaria di un ETS si determinava riferendosi agli artt. 73 e 149 del TUIR; quest’ultima norma permette di identificare fiscalmente, sulla base dei quattro parametri in esso indicati (seppur a titolo di presunzione semplice), un ETS quale “ente non commerciale” oppure quale “ente commerciale”.

Dal 1° gennaio 2026, tale funzione viene assolta per tutti gli ETS, con la sola esclusione delle imprese sociali in quanto enti commerciali ex lege, dall’art. 79 del CTS, sulla base di un rapporto di prevalenza tra attività svolte con modalità non commerciali rispetto alle attività definibili come commerciali, con la conseguenza che, in caso di prevalenza di proventi aventi natura commerciale rispetto a quelli derivanti da attività non commerciali, tutta l’attività dell’ente viene fiscalmente attratta nella sfera del reddito d’impresa.
Al riguardo va considerato che, ai fini di tale indagine, assumono carattere commerciale non solo i proventi delle c.d. “attività diverse” ex art. 6 del CTS, ma anche i proventi delle attività d’interesse generale ex art. 5 del CTS, se svolte in forma d’impresa non in conformità ai criteri di cui ai commi 2, 2-bis e 3 dell’art. 79 del CTS.

Ulteriori valutazioni devono poi essere formulate con riferimento alle prestazioni di sponsorizzazione, i cui proventi sono esclusi dall’indagine riguardante la qualificazione della natura fiscale dell’ETS (non commerciale oppure commerciale), ma devono comunque essere tassati quali attività corrispettive e considerate nel rapporto tra attività di interesse generale e attività diverse.
Il mancato coordinamento tra l’art. 79 del CTS e il DM 19 maggio 2021 n. 107, che fissa i limiti quantitativi e qualitativi delle attività diverse, potrebbe infatti creare una situazione in cui l’ente, seppur fiscalmente di natura non commerciale, rischi di perdere la qualifica di ETS a causa della prevalenza dei proventi derivanti da attività diverse rispetto a quelli delle attività di interesse generale.

Una considerazione particolare deve riguardare le attività di somministrazione di alimenti e bevande, tipiche di pro loco ed enti che, in generale, organizzano eventi e manifestazioni che prevedono per più giorni (e quindi non in modo occasionale) la vendita strutturata di alimenti e bevande, nonché di prodotti tipici locali, a fronte di uno specifico corrispettivo/prezzo e non di un’erogazione liberale/offerta libera.
La natura commerciale delle attività di somministrazione di pasti e della cessione di beni nuovi prodotti per la vendita, già contenuta nell’art. 148 comma 4 del TUIR, è infatti stata analogamente riproposta nell’art. 85 comma 3 del CTS. Per l’ente ciò può generare come possibile conseguenza il manifestarsi della prevalenza di proventi di natura commerciale rispetto a quelli derivanti da attività non commerciali, con conseguente qualificazione dell’ETS quale “ETS commerciale”.

Ci si auspica sul punto un intervento di prassi che, per il vasto mondo delle pro loco e degli enti similari operanti su tutto il territorio nazionale, possa scongiurare o almeno stemperare questo rischio, che comporterebbe per tali enti non solo un possibile aggravio d’imposta, ma anche di adempimenti amministrativi, contabili e tributari.

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