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Venerdì, 9 gennaio 2026 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Licenziamento intimato dalla datrice formale valido anche per i codatori

Per il requisito dimensionale ex art. 18 comma 8 della L. 300/70 si guarda al numero complessivo dei lavoratori delle imprese contitolari del rapporto

/ Giada GIANOLA

Venerdì, 9 gennaio 2026

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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 336/2026, ha ribadito alcuni principi in materia di codatorialità pronunciandosi su un licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo, come la necessità, per valutare le dimensioni aziendali ai fini dell’applicabilità delle diverse tutele in caso di licenziamento illegittimo, di considerare tutti i dipendenti delle società codatrici. Ma non solo.

Nel caso di specie, era stata accertata un’ipotesi di codatorialità tra la lavoratrice e tre diverse società. La lavoratrice era stata licenziata mediante una comunicazione scritta proveniente unicamente dalla datrice di lavoro formale. La Corte d’Appello, in prima battuta, e la Corte di Cassazione, successivamente investita della questione, hanno affermato che tale licenziamento – comunicato dalla sola datrice di lavoro formale – aveva prodotto effetti anche sui rapporti di lavoro tra la dipendente e le altre due società codatrici.

A fondamento di tale statuizione si pone il principio secondo il quale, nel caso in cui vi sia un’ipotesi di codatorialità, i codatori, vale a dire i diversi soggetti in favore dei quali la prestazione lavorativa viene indistintamente resa, sono responsabili in solido in relazione a tutti gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro, in virtù della presunzione di solidarietà prevista dall’art. 1294 c.c. (cfr. Cass. n. 26170/2025; si veda “Codatorialità anche nei gruppi genuini” del 7 novembre 2025).

La responsabilità solidale concerne anche le tutele da riconoscere al lavoratore in caso di licenziamento illegittimo, il cui necessario presupposto è comunque la doverosa impugnazione da parte del lavoratore stesso del licenziamento nei confronti di tutti i codatori di lavoro (cfr. Cass. n. 16839/2025).

Sotto il profilo della parte datoriale, i giudici di legittimità, con la pronuncia in esame, hanno evidenziato che l’obbligo di comunicazione in forma scritta del licenziamento, previsto dall’art. 2 della L. 604/66 a pena di inefficacia, deve essere assolto dalla parte datoriale plurisoggettiva (costituita, nel caso di specie, dalle tre società codatrici).

Ne deriva che, in conformità al disposto dell’art. 1292 c.c., secondo cui quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, ciascuno di essi può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri, la comunicazione del licenziamento in forma scritta da parte della sola datrice di lavoro formale aveva liberato dal medesimo obbligo le altre due società codatrici sostanziali, spiegando i suoi effetti anche nei loro confronti. Ai fini dell’efficacia del recesso, dunque, utilizzando le parole dei giudici di merito, non era necessario che queste ultime manifestassero, a loro volta, la medesima volontà risolutiva.

L’ordinanza in commento affronta, inoltre, come anticipato, il tema del requisito dimensionale di cui all’art. 18 comma 8 della L. 300/70 in caso di codatorialità, ai fini dell’applicabilità delle tutele di cui ai commi 4-7 del medesimo art. 18 in presenza di un licenziamento illegittimo per ipotesi diverse dalla nullità o dall’inefficacia per forma orale.
Nello specifico si conferma che, in caso di codatorialità, al predetto fine devono sommarsi i dipendenti delle imprese contitolari del rapporto di lavoro, ciò in quanto, diversamente, si svuoterebbe la tutela da riconoscere al lavoratore, soprattutto quando il licenziamento sia ascrivibile a una parte datoriale complessa.

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