La presunzione di innocenza non è un mero «ornamento retorico»
La Cassazione, nella sentenza n. 469/2026, ha stabilito che, ove un imputato contesti la confisca dei proventi del reato non sotto il profilo della sua legittimità, ma per il fatto che i giudici, nel motivare la misura ablatoria, abbiano violato la presunzione di innocenza ex art. 6 § 2 della CEDU mediante l’attribuzione esplicita della sua responsabilità penale nonostante la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, occorre considerare che la confisca può sì essere legittimamente disposta anche in assenza di condanna definitiva, ma solo a condizione che la motivazione della misura non comporti l’attribuzione della responsabilità penale all’interessato, ma si limiti a rilevare l’origine illecita dei beni sulla base degli elementi oggettivi acquisiti.
E allora, se la decisione di confisca dovesse comunque recare l’autonomo riscontro della provenienza illecita dei beni, la violazione dell’art. 6 § 2 della Convenzione, presentando carattere esclusivamente motivazionale, può essere rettificata tramite il rimedio previsto dall’art. 619 c.p.p., ossia escludendo nella parte motivazionale della decisione le espressioni che rappresentino un linguaggio discriminatorio rispetto all’imputato in relazione alla presunzione di innocenza.
Il linguaggio utilizzato nelle decisioni giurisdizionali, infatti, non è mero ornamento retorico, ma sostanza stessa del giudizio, capace di ledere diritti fondamentali quando trasmodi in un significato che attribuisca responsabilità penale a chi invece, per effetto di una causa estintiva, non possa essere ritenuto colpevole.
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