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FISCO

Riscossione del registro con termini di prescrizione

Solo il precedente avviso di liquidazione soggiace a decadenza

/ Fabio FRONTONI

Lunedì, 16 febbraio 2026

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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 33381 del 20 dicembre 2025, ha confermato un principio già affermato nella giurisprudenza di legittimità: il termine decadenziale previsto dall’art. 25 del DPR 602/1973 per la notificazione della cartella di pagamento non ha portata generale, ma trova applicazione esclusivamente nelle ipotesi in cui la cartella costituisce lo strumento attraverso cui si realizza la liquidazione dell’imposta.
Ne consegue che tale disciplina riguarda le imposte dirette e l’IVA, mentre resta estranea all’imposta di registro e alle imposte ipotecarie e catastali.

Già con le sentenze nn. 1974/2015 e 12754/2016, la Corte aveva chiarito che, in materia di imposte indirette, la determinazione del tributo è affidata a un procedimento autonomo, scandito da termini di decadenza propri, rendendo priva di fondamento l’estensione del termine di cui all’art. 25 del DPR 602/1973 alla fase della riscossione.
Con l’ordinanza n. 11555/2018, la Cassazione ha precisato che, una volta divenuto definitivo l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, il termine rilevante ai fini della riscossione non è decadenziale, bensì quello di prescrizione decennale previsto dall’art. 78 del DPR 131/1986. In tale contesto, la cartella di pagamento non assolve ad alcuna funzione liquidatoria, ma opera esclusivamente come strumento di esazione di un credito già definitivamente accertato.

Ciò emerge con particolare evidenza se si considera, ad esempio, l’ipotesi di un avviso di liquidazione dell’imposta di registro regolarmente notificato e divenuto definitivo per mancata impugnazione: in tale situazione, l’eventuale successiva cartella di pagamento non incide più sulla determinazione del tributo, già cristallizzato, ma si limita a veicolare la riscossione del credito, con la conseguente applicazione del solo termine di prescrizione decennale.

Tale impostazione è stata ribadita dall’ordinanza n. 33154/2023, che ha ricondotto l’ambito applicativo dell’art. 25 del DPR 602/1973 alle sole ipotesi espressamente contemplate dalla norma – controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR 600/1973, controllo formale ex art. 36-ter e accertamento divenuto definitivo – estendendolo all’IVA in ragione dell’omologa funzione liquidatoria della cartella, ma escludendone l’operatività per le imposte indirette.

Improprio il paragone con le imposte dirette

Un passaggio decisivo per la comprensione dell’attuale assetto normativo è rappresentato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 280/2005. La pronuncia ha evidenziato come l’introduzione di un termine decadenziale per la notificazione della cartella risponda all’esigenza di evitare che il contribuente rimanga esposto troppo a lungo alla pretesa fiscale nei casi in cui la cartella costituisce il mezzo necessario per l’esplicazione del procedimento di liquidazione.

È proprio questa ratio a delimitare l’ambito applicativo dell’art. 25, rendendolo coerente con la diversa struttura dell’imposta di registro, per la quale la determinazione del tributo è già soggetta a termini decadenziali specifici ai sensi dell’art. 76 del DPR 131/1986.

In tale prospettiva, la Corte ha escluso qualsiasi profilo di irragionevole disparità di trattamento tra contribuenti, rilevando che la differenziazione dei regimi è giustificata dalla diversa funzione attribuita alla cartella di pagamento nei vari tributi. Per le imposte indirette, il contribuente non resta esposto a un potere impositivo indefinito, poiché la fase della liquidazione è già temporalmente delimitata, mentre la successiva riscossione è regolata dai termini ordinari di prescrizione.

La decisione conferma dunque un criterio interpretativo chiaro e coerente: per l’imposta di registro e per le imposte ipotecarie e catastali, la decadenza attiene esclusivamente alla fase liquidatoria, mentre la cartella di pagamento, in quanto mero strumento di riscossione, resta soggetta al solo termine prescrizionale. Si tratta di un chiarimento di rilievo sistematico, destinato a incidere in modo significativo sulla prassi della riscossione e sul contenzioso in materia.

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