Esenzione IVA estesa per i servizi effettuati da associazioni autonome di persone
Nella sentenza pubblicata ieri, relativa alle cause riunite C-379/24 e C-380/24, la Corte di Giustizia dell’Ue si è pronunciata in merito all’esenzione IVA prevista dalla direttiva 2006/112/Ce, con riguardo alle prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un’attività esente.
L’art. 132 par. 1 lett. f) della direttiva 2006/112/Ce prevede l’esenzione IVA per “le prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un’attività esente o per la quale non hanno la qualità di soggetti passivi, al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all’esercizio di tale attività, quando tali associazioni si limitano ad esigere dai loro membri l’esatto rimborso della parte delle spese comuni loro spettante, a condizione che questa esenzione non sia tale da provocare distorsioni della concorrenza”.
Nella sentenza in esame, la Corte di Giustizia dell’Ue ha sancito che non è conforme a questa disposizione una normativa nazionale secondo cui le prestazioni di servizi, effettuate da un’associazione autonoma di persone, non possono essere qualificate come servizi “direttamente necessari”, qualora le prestazioni siano necessarie all’attività esente esercitata da tali persone, ma non siano esclusivamente connesse a detta attività in ragione della loro natura generale.
Inoltre, una normativa nazionale non può ritenere sussistente, per principio, una distorsione della concorrenza o un rischio di distorsione della stessa quando i servizi, effettuati da un’associazione autonoma di persone a favore dei suoi membri, possono per la loro natura generale essere utilizzati per un’attività imponibile e non esclusivamente per l’attività esente che essi esercitano.
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