Risponde con l’amministratore il socio che chiede alla società il pagamento di prestazioni non rese
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 1358/2026, è tornata a occuparsi dei presupposti fondanti la responsabilità del socio non amministratore di srl ex art. 2476 comma 8 c.c., ai sensi del quale sono solidalmente responsabili con gli amministratori i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.
Si sottolinea, in particolare, che il requisito dell’“intenzionalità” della condotta, espressamente previsto dal legislatore, limita la responsabilità solidale del socio ai soli casi in cui vi sia una consapevolezza e una volizione del suo comportamento. In altri termini, in tanto il socio può rispondere in solido con l’amministratore, in quanto abbia deciso, consapevolmente e coscientemente, di ingerirsi con il proprio comportamento nella gestione della società, in concorso con gli amministratori formali. Non sono rilevanti ai fini in questione, invece, i comportamenti meramente colposi.
Il socio, peraltro, non risponde con l’amministratore in relazione a qualsiasi condotta riferibile alla sua condizione di “proprietario” della società, ma solo dei comportamenti che siano qualificabili come “gestori” e che condizionino gli amministratori nell’atto gestorio, appunto, deliberato, attuato e poi rivelatosi dannoso.
Fermo quanto precede, la Cassazione ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato la responsabilità solidale del socio che, consapevolmente, aveva domandato alla società (e per essa all’amministratore) il pagamento di compensi per prestazioni professionali che, in base agli accertamenti effettuati nel giudizio di merito, non aveva effettivamente reso.
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