Non confiscabile un valore maggiore del profitto di riciclaggio
La confisca diretta del profitto del reato può essere disposta solo con riferimento al vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito
L’art. 648-quater c.p. stabilisce che, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (a norma dell’art. 444 c.p.p.), per i delitti di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio (artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p.) è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto. Nel caso in cui non sia possibile la confisca diretta, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.
Nel caso affrontato dalla sentenza n. 2546, depositata ieri dalla Cassazione, il giudice dell’esecuzione aveva ordinato la confisca di circa 300.000 euro nei confronti di un unico soggetto condannato per i reati di riciclaggio e dichiarazione fraudolenta (art. 2 del DLgs. 74/2000), con la motivazione che si trattava di somme oggetto di “trasformazione” finalizzata alla reimmissione nel circuito lecito dell’economia.
La Suprema Corte non concorda però con le motivazioni del giudice di merito, sposando invece quel diverso orientamento giurisprudenziale – “di gran lunga prevalente e assolutamente condivisibile, anche se più risalente” – secondo cui la confisca di valore, avendo natura sanzionatoria, partecipa del regime delle sanzioni penali e quindi non può essere applicata per un valore superiore al profitto del reato, travalicando, in caso contrario, il confine della pena illegale (Cass. n. 37590/2019).
Viene altresì ribadito che, in tema di riciclaggio, la confisca diretta del profitto del reato può essere disposta solo con riferimento al vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal riciclatore e non in relazione all’intero ammontare delle somme “ripulite” attraverso le operazioni “riciclatorie”, difettando il vincolo solidaristico che giustificherebbe l’ablazione di queste ultime, posto che non è ipotizzabile il concorso dell’autore del riciclaggio nel reato presupposto (Cass. n. 21820/2022).
Si tratta di una strada interpretativa che – secondo i giudici di legittimità – si pone in linea con una lettura costituzionalmente orientata della norma e anche con i principi affermati dalla recente Cassazione a Sezioni Unite n. 13783/2025 (che peraltro precisa come opera tale confisca nel caso vi siano più concorrenti nel reato).
Il giudice, dunque, nell’irrogare la confisca obbligatoria per il riciclaggio non può sottrarsi al dovere di determinare esattamente il vantaggio patrimoniale che sia derivato dall’attività delittuosa, qualificandolo in termini di profitto, di prodotto o di prezzo del reato, e di individuare la misura entro la quale l’autore ne abbia tratto beneficio.
Questo assunto ha trovato ulteriore conferma nella pronuncia n. 7/2025, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 2641 comma 1 c.c., nella parte in cui tale disposizione prevedeva la confisca obbligatoria di una somma di denaro o di beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato. La Consulta ha, infatti, rilevato che la confisca, diretta e per equivalente, dei beni utilizzati per commettere uno dei reati disciplinati dal Titolo XI del Libro V del codice civile ha natura di vera e propria pena di carattere patrimoniale, e in quanto tale deve rispettare il principio di proporzionalità della pena.
Nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione aveva, invece, trascurato il fatto che la predisposizione di un’unica previsione normativa che prescrive la confisca di tutto quanto derivi dai delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p. non esclude la necessità di procedere alla perimetrazione soggettiva di quanto effettivamente ottenuto a titolo di “prezzo”, “profitto” o “prodotto” del reato e che detta confisca nei confronti del singolo concorrente non può estendersi all’intera somma oggetto di riciclaggio, in violazione dei principi costituzionali della personalità della responsabilità penale e di proporzionalità.
Secondo la pronuncia in commento, tale giudice ha, inoltre, errato nel ritenere insussistente il concorso di persone nel reato tra i soggetti coinvolti e di conseguenza non applicando i principi affermati dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite.
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