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Incostituzionale precludere a stranieri segnalati nel SIS l’accesso all’emersione del lavoro irregolare

/ REDAZIONE

Venerdì, 23 gennaio 2026

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Con la sentenza n. 6 depositata ieri, 22 gennaio 2026, la Consulta ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 103 comma 10 lett. b) del DL 34/2020, nella parte in cui non ammette l’accesso alle procedure di emersione dei rapporti di lavoro irregolari ai cittadini stranieri che risultino segnalati nel Sistema d’informazione Schengen (SIS), per il solo fatto di non aver osservato le norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno.

In particolare, la Corte Costituzionale è intervenuta nell’ambito della procedura di emersione dei rapporti di lavoro limitata a particolari settori economici introdotta dall’art. 103 del DL 34/2020; l’istanza di regolarizzazione doveva essere presentata nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 15 agosto 2020 (termine poi riaperto, in caso di errori di invio dell’istanza, per il periodo compreso tra il 25 novembre e il 31 dicembre 2020).

La Corte ha evidenziato l’irragionevolezza del menzionato art. 103 comma 10 lett. b) del DL 34/2020: la norma si porrebbe, a ben vedere, in contraddizione con le stesse finalità della disciplina in parola, la cui ratio ispiratrice è quella di consentire, nell’ambito di procedure volte all’emersione di rapporti di lavoro irregolari in specifici settori di attività, la regolarizzazione anche della posizione del cittadino straniero presente sul territorio nazionale ma sprovvisto di un legale titolo di soggiorno.
La norma, spiega il giudice delle leggi, determina altresì una disparità di trattamento tra situazioni identiche. Da un lato, infatti, preclude l’accesso a coloro che siano stati segnalati nel SIS per mero ingresso o soggiorno irregolare in un altro Stato dell’area Schengen e, dall’altro, consente l’accesso a tali procedure per coloro che, presenti sul territorio nazionale senza avere un titolo legale di soggiorno, siano entrati direttamente in Italia.

Da ultimo, la Consulta ha evidenziato come l’attuale disciplina del SIS – così come ridefinita dal regolamento Ue 2018/1861 – imponga agli Stati membri una valutazione delle singole posizioni, escludendo, pertanto, che la segnalazione sia vincolante o, comunque, automaticamente ostativa al rilascio o alla proroga di titoli di soggiorno.

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