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FISCO

Iper-ammortamenti per i beni immateriali 4.0 con profili critici

La deduzione va fruita in misura non superiore al 50% del costo ex art. 103 del TUIR, ma ci sono alcuni aspetti da chiarire

/ Pamela ALBERTI

Sabato, 24 gennaio 2026

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L’iper-ammortamento riguarda anche i beni immateriali 4.0, quali software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali, funzionali alla trasformazione digitale delle imprese, elencati nel nuovo Allegato V alla L. 199/2025 (che, in sostanza, va a sostituire, aggiornandolo, il vecchio Allegato B alla L. 232/2016). Tornano quindi agevolabili i beni immateriali 4.0, che erano stati esclusi per il 2025 dal precedente credito d’imposta per investimenti 4.0 anche se rilevanti ai fini dell’IRES premiale (si veda “Investimenti in beni immateriali 4.0 prenotati nel 2024 entro il 30 giugno” del 3 giugno 2025).

Il beneficio fiscale si traduce, anche in tal caso, in un incremento del costo di acquisizione del bene immateriale, che determina un aumento della quota annua di ammortamento fiscalmente deducibile.
Pertanto, stando ai chiarimenti forniti in passato dall’Agenzia delle Entrate, la maggiorazione si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile e va fruita in misura non superiore al 50% del costo, ai sensi dell’art. 103 comma 1 del TUIR (circ. Agenzia delle Entrate e MISE 30 marzo 2017 n. 4, § 6.4).

Con riferimento agli iper-ammortamenti per i beni immateriali 4.0, oltre alle problematiche relative al requisito territoriale, che sembrerebbero essere oggetto del decreto attuativo in corso di definizione (si veda “Iper-ammortamenti con presentazione di specifiche comunicazioni” del 9 gennaio 2026), emergono ulteriori profili critici non espressamente considerati.

Anzitutto, la norma sui nuovi iper-ammortamenti non ripropone la disposizione prevista in relazione alle precedenti agevolazioni (dalla vecchia maggiorazione del 40% per i beni immateriali correlata all’iper-ammortamento, al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0), in base alla quale si consideravano espressamente agevolabili “anche i costi sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, a beni immateriali di cui all’Allegato B, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d’imposta di vigenza della disciplina agevolativa”.

Altra questione riguarda il fatto che la norma agevolativa fa riferimento, in linea generale, alla maggiorazione relativamente al “costo di acquisizione” dei beni, per cui dovrebbe essere chiarito se rientrano nell’ambito applicativo anche i software acquistati a titolo di licenza d’uso.

In merito ai vecchi iper-ammortamenti, la circ. Agenzia delle Entrate e MISE n. 4/2017 (§ 6.2.2) aveva affermato che i software elencati nell’Allegato B potevano rientrare tra gli investimenti agevolabili ancorché acquistati a titolo di licenza d’uso, sempre che iscrivibili in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali (voce B.I.3 dello Stato patrimoniale) in applicazione di corretti principi contabili (documento OIC 24).

Precedenti interventi di prassi, ancorché riferiti ad agevolazioni differenti, affermavano che non era agevolato il software utilizzato a fronte di canoni periodici, in quanto i costi esauriscono la loro utilità in un solo esercizio (cfr. C.M. n. 51/2000, § 5.1).

Un’altra casistica è quella del c.d. “software integrato” (embedded).
L’Agenzia delle Entrate ha in passato affermato che se un bene 4.0 viene acquistato a un prezzo unitario comprensivo del software necessario per il suo funzionamento, non si deve operare una distinzione tra la componente materiale e quella immateriale dell’acquisto e il bene immateriale deve considerarsi agevolabile unitariamente al bene principale con l’iper-ammortamento (circ. Agenzia delle Entrate e MISE n. 4/2017, § 6.2).

Stando anche ai chiarimenti forniti in passato dall’Agenzia, dovrebbero comunque essere esclusi dall’agevolazione i software relativi alla gestione di impresa in senso lato (es. amministrazione, contabilità, ecc.).

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