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Giovedì, 29 gennaio 2026 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Ancora in crescita gli importi della CIG per il 2026

L’INPS indica i valori massimi validi dal 1° gennaio di quest’anno per i principali ammortizzatori sociali

/ Luca MAMONE

Giovedì, 29 gennaio 2026

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Con la circ. n. 4, pubblicata ieri, l’INPS è intervenuto in materia di ammortizzatori sociali sia in costanza di rapporto di lavoro sia per disoccupazione involontaria, indicando come di consueto gli importi massimi validi per il 2026, caratterizzati da un generale incremento rispetto all’anno precedente.

Con l’occasione, l’Istituto previdenziale fornisce in primis gli importi dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e straordinaria (CIGO e CIGS), dell’assegno di integrazione salariale garantito dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali, nonché delle prestazioni di sostegno al reddito garantite dai Fondi di solidarietà del settore del credito, del credito cooperativo e dal Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali.

Come accennato in precedenza, nella circolare in commento vengono poi indicati gli importi massimi delle principali indennità di disoccupazione, quali NASpI, DIS-COLL, IDIS, ISCRO, indennità di disoccupazione agricola, nonché dell’assegno per le attività socialmente utili.

Entrando nel dettaglio, con riferimento ai trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria (CIGO e CIGS), alla CISOA e all’assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali, l’importo massimo mensile di cui all’art. 3 comma 5-bis del DLgs. 148/2015 in vigore dal 1° gennaio di quest’anno sale da 1.404,03 euro lordi a 1.423,69 euro lordi (per un importo netto di 1.340,56 euro), mentre per il settore edile/lapideo l’importo sale a 1.708,44 euro lordi (1.608,66 euro l’importo netto) secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 17 della L. 549/95, che dispone un aumento nella misura del 20% con riferimento alle ipotesi di intemperie stagionali.

Invece, per quanto riguarda le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, l’INPS comunica che per il 2026 la retribuzione da prendere a riferimento per il relativo calcolo è pari a 1.456,72 euro (erano 1.436,61 euro per il 2025), ragione per cui l’importo massimo mensile delle citate indennità non potrà in ogni caso superare, sempre per quest’anno, i 1.584,70 euro (1.562,82 euro nel 2025).

Inoltre, con riferimento all’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nel corso dell’anno 2026 relativamente ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2025, l’INPS ricorda che, in ossequio al principio della competenza, trova applicazione l’importo massimo stabilito per tale ultimo anno.
Pertanto, l’importo previsto è pari a quello indicato dall’INPS nella circ. n. 25 del 29 gennaio 2025, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, di cui all’art. 3 comma 5-bis del DLgs. 148/2015, ossia a 1.404,03 euro.

Una delle indicazioni di maggior interesse riguarda poi l’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (IDIS) concessa per i periodi di non lavoro riferiti all’anno precedente a quello di presentazione della domanda. Nel merito si ricorda come la legge di bilancio 2026 (art. 1 comma 840 della L. 199/2025) sia intervenuto sulla disciplina dell’IDIS modificando l’art. 2 comma 1 lett. c) e d) del DLgs. 175/2023 con riferimento al requisito reddituale e alle giornate minime di contribuzione su base annua.

Importo IDIS giornaliero pari a 57,32 euro

Con l’occasione, nella circolare pubblicata ieri si precisa che ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 3 del DLgs. 175/2023, l’importo giornaliero dell’IDIS non può in ogni caso superare l’importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall’INPS.

Pertanto, in relazione alla prestazione da liquidare nel corso dell’anno 2026 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2025, troverà applicazione, in ossequio al principio della competenza, l’importo del minimale giornaliero contributivo per tale ultimo anno, pari a 57,32 euro.

Un altro strumento di sostegno al reddito particolarmente rilevante è rappresentato dall’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), introdotta a tutela dei liberi professionisti soggetti, in ragione dell’attività svolta, al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata dell’INPS.

Nel merito, l’Istituto previdenziale precisa che il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento della prestazione ISCRO nell’anno 2026 è pari a 12.749,18 euro. Inoltre, l’INPS rende noto che l’importo mensile dell’ISCRO per quest’anno non può essere inferiore a 255,53 euro e non può superare 817,69 euro.

Infine, nella circolare in commento si rende noto che per i lavoratori che svolgono attività socialmente utili, a carico del Fondo sociale occupazione e formazione, l’importo mensile dell’assegno spettante è fissato, dal 1° gennaio 2026, a 707,19 euro.

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