Rimborso della ritenuta sugli interessi anche dopo l’accertamento con adesione
La sentenza della Corte di Cassazione n. 1849/2026 ha stabilito che il rimborso della ritenuta sugli interessi pagati da una società italiana alla propria controllante svedese, dovuto in base all’art. 26-quater del DPR 600/73, compete anche nel caso in cui la ritenuta sia stata versata all’Erario italiano dalla controllata ma successivamente rimborsata a quest’ultima dalla controllante svedese a seguito di un accordo interno.
Il caso ha riguardato interessi pagati alla controllante senza operare ritenute a norma del predetto art. 26-quater, a cui era seguita una contestazione legata al possesso della documentazione necessaria per l’esenzione; a ciò era seguito l’accertamento con adesione con conseguente versamento della ritenuta da parte della controllata italiana all’Erario e la successiva richiesta alla controllante di essere rimborsata dell’onere sostenuto.
Per la Cassazione, in presenza dei requisiti per l’esenzione la ritenuta deve essere rimborsata alla controllante svedese, in quanto la stessa è terza rispetto all’accordo con il Fisco perfezionato dalla sua controllata italiana e l’intervenuto accertamento con adesione non rappresenta un ostacolo a tali fini.
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