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Sabato, 31 gennaio 2026 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

L’INAIL riesamina i casi di infortuni in itinere degli studenti

Si tratta dei casi di infortuni occorsi a studenti nel tragitto da casa al luogo ove svolgevano i percorsi di formazione scuola-lavoro

/ Fabrizio VAZIO

Sabato, 31 gennaio 2026

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L’art. 2-ter del DL 24 giugno 2025 n. 90 (conv. L. 30 luglio 2025 n. 109) ha reso strutturale la tutela degli studenti e del personale scolastico in INAIL.
A tale proposito, l’Istituto ha emanato un’apposita circolare, ovvero la n. 1/2026 (si veda “Tutela INAIL anche per i contratti di ricerca” del 10 gennaio 2026).

Con tale circolare si dà conto, altresì, di un’importante norma di interpretazione autentica: infatti l’art. 7 (rubricato “Tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro”) del DL 31 ottobre 2025 n. 159 (conv. L. 29 dicembre 2025 n. 198) dispone, al comma 1, che le disposizioni di cui all’art. 18 del DL 4 maggio 2023 n. 48 (conv. L. 3 luglio 2023 n. 85) “si interpretano nel senso che la tutela ivi prevista si applica anche ad eventuali infortuni occorsi nel tragitto dall’abitazione o da altro domicilio dove si trovi lo studente al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro e da quest’ultimo all’abitazione o al domicilio dello studente”.

Si tratta di una norma di interpretazione autentica che amplia la tutela per gli infortuni in itinere degli studenti. Infatti, in precedenza erano indennizzati unicamente gli eventi occorsi agli studenti durante il tragitto di andata e ritorno tra la scuola presso cui lo studente era iscritto e il luogo in cui si svolgeva l’esperienza di lavoro; ora la citata norma dispone che, con decorrenza retroattiva, come chiarito con la circ. INAIL n. 1/2026, dall’anno scolastico 2023/2024, verranno indennizzati anche gli eventi occorsi allo studente nel percorso da casa al luogo ove si svolge l’esperienza di lavoro.

Allo stato non occorrono particolari incombenze da parte dei soggetti che si sono visti respingere un infortunio in itinere negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 poiché l’Istituto sta provvedendo a riesaminare tali casi, come del resto previsto nella citata circ. n. 1/2026 ove, nel ricordare il termine prescrizionale triennale, si dà incarico alle strutture di riesaminare i casi respinti, compresi quelli con opposizione, presentata ai sensi dell’art. 104 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124, definita negativamente.
È comunque da ricordare che la tutela degli eventi in itinere per gli studenti non è piena, poiché continuano a non essere indennizzabili gli eventi occorsi agli studenti durante il tragitto di andata e ritorno tra la scuola e l’abitazione.

Inoltre, anche i casi coperti dalla norma, ovvero quelli in cui lo studente si recava da casa al luogo ove svolgeva l’esperienza di lavoro, saranno riesaminati alla luce della nota disciplina in materia di infortunio in itinere fissata dall’art. 12 del DLgs. 38/2000 e dalla successiva evoluzione giurisprudenziale.
Ove il caso venga accolto, allo studente coinvolto in un infortunio in itinere avvenuto mentre si recava da casa al luogo ove svolgeva l’esperienza di lavoro saranno accordate tutte le prestazioni di legge, vale a dire quelle economiche, sanitarie e riabilitative.
Agli studenti spetteranno, per espressa previsione dell’Istituto, anche le prestazioni sanitarie dopo la guarigione clinica e non solo durante il periodo dell’inabilità temporanea, se il medico dell’INAIL ritenga che le stesse siano necessarie al recupero della capacità “lavorativa”, ovvero al recupero dell’integrità psico-fisica dell’infortunato, indipendentemente dal fatto che prosegua o meno l’astensione dalla frequenza a scuola.

È da ricordare peraltro che allo studente non spetterà comunque l’indennità per inabilità temporanea, in quanto la stessa ha natura sostitutiva della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro all’assicurato infortunato, salvo i casi di studenti lavoratori.

Va segnalato per completezza che l’infortunio in itinere è invece pienamente spettante al personale scolastico (ad esempio, gli insegnanti), come fra l’altro espressamente prevede la circ. INAIL n. 45/2023, che ha fornito la prima illustrazione circa l’estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, poi divenuta strutturale.

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