Entro il 16 febbraio la prima rata dei contributi alla Cassa ragionieri
Il contributo soggettivo minimo per il 2026 è stato fissato nella misura pari a 3.771,10 euro
Il 16 febbraio 2026 scade il termine per il versamento alla Cassa Ragionieri (CNPR) della prima rata dei contributi.
Si ricorda che gli iscritti alla Cassa Ragionieri devono versare le seguenti tipologie di contributo:
- soggettivo;
- soggettivo supplementare;
- integrativo;
- di maternità.
Il contributo soggettivo è determinato applicando una percentuale, fissata nella misura minima del 15% e in quella massima del 25%, sul reddito netto professionale prodotto nell’anno precedente, fino a un tetto massimo annualmente stabilito che, per il 2026, è di 123.886,17 euro. L’aliquota da applicare viene scelta in sede di presentazione della dichiarazione annuale (ex modello A/19).
Rispetto al 2025, il contributo soggettivo minimo per il 2026 è stato incrementato nella misura pari a 3.771,10 euro (1.885,55 euro per i pensionati per i quali è accertato il solo contributo minimo).
È possibile effettuare il versamento del contributo soggettivo in misura pari alla metà per i soggetti che si iscrivono alla CNPR per la prima volta prima del compimento del 38° anno di età. Tale facoltà vale per l’anno di iscrizione e per i 6 anni successivi (non oltre comunque quello del compimento del 38° anno di età). La possibilità di versare il contributo soggettivo in misura ridotta è data anche ai pensionati di vecchiaia, di anzianità e di pensione anticipata che proseguono l’esercizio della professione e a chi ha maturato il requisito degli anni di contribuzione per la pensione di vecchiaia CNPR ma è in attesa di maturare l’età anagrafica per conseguirne il diritto.
Per quanto concerne il contributo soggettivo supplementare, si ricorda che tale contributo è determinato applicando la percentuale dello 0,75% sul reddito netto professionale prodotto nell’anno precedente. Per l’anno 2026, l’importo minimo del contributo è stato fissato nella misura di 636 euro (per il 2025 tale contributo era stato stabilito nella misura pari a 624 euro).
I pensionati che esercitano la professione pagano il contributo soggettivo supplementare in misura pari alla metà, mentre se dichiarano un reddito pari a zero non versano il contributo soggettivo supplementare.
In merito al contributo integrativo, quest’ultimo viene calcolato applicando l’aliquota del 4% sul volume di affari IVA prodotto nell’anno precedente, al netto della maggiorazione del 4% già assoggettata a IVA nel corso dell’anno precedente. Il contributo integrativo minimo è stato fissato, per il 2026, nella misura pari a 939,06 euro (invece, quello del 2025 era pari a 927,58 euro).
In aumento anche il contributo di maternità che, per il 2025 era pari a 10 euro, mentre per il 2026 è stato fissato nella misura pari a 12 euro.
Il versamento della contribuzione può avvenire nelle seguenti modalità (a scelta dell’iscritto):
- tramite la piattaforma “Pago on line” presente all’interno dell’area riservata del sito internet della Cassa;
- modello F24;
- bonifico ordinario.
Le scadenze per il versamento dei contributi sono fissate al:
- 16 febbraio 2026, la prima rata;
- 16 aprile 2026, la seconda rata;
- 16 giugno 2026, la terza rata;
- 16 luglio 2026, la quarta rata;
- 16 settembre 2026, la quinta rata;
- 16 ottobre 2026, la sesta rata;
- 16 dicembre 2026, la settima rata (comprensiva anche del saldo a conguaglio soggettivo, integrativo, soggettivo supplementare e del contributo di maternità).
La comunicazione dell’ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF per l’anno precedente e il volume d’affari dichiarato ai fini IVA per lo stesso anno deve essere inviata in via telematica entro il 31 luglio 2026, accedendo all’area riservata del sito della Cassa (Sezione Richieste dispositive – Dati reddito).
Nella comunicazione deve essere indicata anche l’aliquota percentuale del contributo soggettivo che l’iscritto ha scelto (fissata tra il 15% e il 25%), nonché l’eventuale richiesta di non applicare il massimale per il contributo soggettivo e l’opzione di versare la metà del contributo.
Non sono tenuti a inviare la comunicazione gli iscritti all’Albo che non esercitano la professione e gli iscritti che hanno iniziato l’attività successivamente al 31 dicembre dell’anno precedente.
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