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Dubbi interpretativi sulle classi dello stesso grado nella ristrutturazione trasversale

Per il Tribunale di Roma la comparazione è solo con le classi di creditori privilegiati

/ Antonio NICOTRA e Marco PEZZETTA

Lunedì, 16 febbraio 2026

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Il caso esaminato dal Tribunale di Roma 29 ottobre 2025 offre lo spunto per ritornare sul tema della ristrutturazione trasversale.

Nella specie, il piano di concordato preventivo in continuità prevedeva la soddisfazione dei crediti privilegiati mediante l’utilizzo del solo valore di liquidazione, in applicazione rigorosa della c.d. absolute priority rule, con degrado a chirografo dei crediti privilegiati per la parte non soddisfatta.
Il medesimo piano prevedeva che il valore eccedente quello di liquidazione – il c.d. surplus concordatario – venisse utilizzato per soddisfare i creditori chirografari, ma non in misura uguale fra le classi.
In tale contesto, ad esempio, la proposta prevedeva un trattamento differenziato per la quota degradata a chirografo per incapienza dell’attivo della classe formata dai crediti privilegiati ex art. 2752 comma 4 c.c. (art. 2778 n. 20 c.c.), rispetto a quello riservato alla quota degradata a chirografo di un credito assistito da pegno. Differente era anche il trattamento riservato a diverse classi di chirografari ab origine.

La proposta così formulata non aveva ottenuto l’approvazione di tutte le classi, con conseguente necessità di ricorrere all’istituto della c.d. ristrutturazione trasversale di cui all’art. 112 comma 2 del DLgs. 14/2019 (CCII).
In questo senso, apparivano soddisfatte le condizioni indicate da tale comma alle lettere “a” (il rispetto della priorità assoluta nell’utilizzo del valore di liquidazione), “c” (nessun creditore riceve più del proprio credito) e “d” (la proposta è stata approvata anche da una classe di creditori privilegiati).

Rimaneva da verificare la soddisfazione del requisito di cui alla lett. “b”, e cioè che il valore eccedente quello di liquidazione fosse distribuito in modo tale che i creditori dissenzienti ricevessero un trattamento almeno pari a quello delle “classi dello stesso grado” e migliore rispetto a quello delle “classi di grado inferiore”.
Nel caso di specie, la verifica di tale condizione non era banale, in quanto alcuni creditori chirografari avevano percepito, mediante l’utilizzo del surplus concordatario, una soddisfazione maggiore di altri.

Il dubbio che si pone, in sintesi, è se l’espressione “classi dello stesso grado”, utilizzata dalla legge, debba portare a un confronto in relazione al trattamento solo fra le quote degradate a chirografo delle diverse classi di creditori privilegiati oppure anche a una comparazione che comprenda le classi di creditori chirografari ab origine.
La correttezza di questa seconda interpretazione trova un precedente della Corte di Appello di Milano 8 novembre 2024 n. 2988 e, in particolare, nell’assunto che il termine “grado” sia utilizzato dalla legge in modo improprio, dovendo invece essere inteso come sinonimo di “rango” o “livello”, sulla base di una interpretazione sistematica coerente con la direttiva Insolvency.

Quest’ultima, all’art. 11 comma 2 lett. c), stabilisce che il cross class cram down – di cui al domestico art. 112 comma 2 del CCII – è possibile se (inter alia) il concordato “assicura che le classi di voto dissenzienti di creditori interessati ricevano un trattamento almeno tanto favorevole quanto quello delle altre classi dello stesso rango e più favorevole di quello delle classi inferiori”.

Il Tribunale ha assunto una posizione diversa. Secondo i giudici romani, infatti, nel contesto europeo il riferimento alle “classi dello stesso rango” deve intendersi riferito ai soli creditori privilegiati. Una conferma va dedotta dalla lettera dell’art. 11 comma 2 lett. c) della direttiva Insolvency, che richiede l’approvazione della proposta concordataria da parte “della maggioranza delle classi di voto interessate, purché almeno una di esse sia una classe di creditori garantiti dalla legge o abbia rango superiore alla classe dei creditori non garantiti”.

Quest’ultima disposizione, infatti, contrappone i creditori di rango superiore, in quanto garantiti, a quelli di rango inferiore, in quanto non garantiti e, quindi, secondo la terminologia del diritto domestico, chirografari.
Tale tassonomia deve essere applicata anche nella interpretazione dell’art. 112 comma 2 lett. b) del CCII, posto che contiene il medesimo lemma, così che le classi, appunto, dello stesso “grado” sono solo quelle che includono creditori privilegiati.

Se ne desume che il trattamento differenziato di diverse classi di creditori chirografari ab origine non è lesiva del precetto del citato comma 2 lettera b) dell’art. 112 del CCII e che, invece, tale condizione deve essere verificata solo con riferimento al confronto del trattamento riservato ai creditori privilegiati, anche in relazione alla quota parte delle loro ragioni che è stata degradata a chirografo.

Ecco quindi che la proposta, nel caso di specie, è risultata rispettosa della condizione di legge, dato che, ad esempio, la soddisfazione della classe prelazionaria degradata con privilegio generale mobiliare ex artt. 2752 comma 4 e 2778 n. 20 c.c. era non deteriore rispetto a quello delle altre classi di pari grado ed era più favorevole rispetto a quella delle classi di grado inferiore.

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