Il socio accomandante non risponde verso il Fisco
La Cassazione, con la pronuncia n. 2470 dello scorso 5 febbraio, ha ribadito che il socio accomandante di società in accomandita semplice risponde dei debiti sociali limitatamente alla quota conferita, in applicazione dell’art. 2313 c.c.
Ma, continuano i giudici, tale articolo “nel limitare la responsabilità dell’accomandante per le obbligazioni sociali alla quota conferita, non autorizza i creditori sociali, incluso l’erario, ad agire direttamente nei suoi confronti, limitandosi tale disposizione a disciplinare i rapporti interni alla compagine sociale”.
Tale regola vale altresì in ambito fiscale, per i debiti tributari della società come l’imposta di registro.
In poche parole, la posizione verso i creditori sociali del socio accomandante è equiparabile sotto certi aspetti a quella del socio di società di capitali.
Il discorso è ovviamente diverso per le imposte sui redditi, posto che la maggiore IRPEF derivante dall’accertamento del reddito sociale, imputata per trasparenza, è debito proprio del socio.
Di contro, come detto dalla Suprema Corte “una volta cancellata la società, il socio acc.nte può essere chiamato a rispondere nei limiti della quota di liquidazione ex art. 2324 cc.“.
Pertanto, in caso di cancellazione della società la responsabilità del socio accomandante è altresì “esterna”.
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