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ECONOMIA & SOCIETÀ

Per la qualificazione dell’accollo conta il comportamento delle parti dopo la stipula

Non vale a escludere l’accollo esterno la mancanza di una clausola attributiva della facoltà dei creditori di aderire all’accordo

/ Cecilia PASQUALE

Martedì, 10 febbraio 2026

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Se nell’accollo manca un’esclusione chiara degli effetti verso i creditori dell’accollato, per stabilire se l’accollo è interno o esterno cumulativo occorre tenere conto del comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla conclusione del contratto, quale indice di apertura dell’accordo ai terzi, eventualmente confermato dalla volontà di adesione manifestata dal creditore accollatario.
Questo, in sintesi, quanto affermato dalla Cassazione nell’ordinanza n. 2850 pubblicata ieri.

La decisione originava da una richiesta di pagamento degli onorari professionali avanzata da un avvocato nei confronti degli eredi legittimi (figli del cugino) del proprio assistito defunto che, in virtù di un atto di conciliazione giudiziale transattiva concluso con l’erede testamentario nel giudizio di divisione ereditaria, si erano accollati tutti i debiti del de cuius relativi alle spese dei giudizi promossi da costui.
Gli eredi opponevano che l’accollo in questione fosse di tipo interno, ragion per cui il professionista creditore non poteva agire direttamente verso di loro per ottenere il pagamento degli onorari.

La Corte d’Appello aveva dato ragione agli eredi, valorizzando alcuni elementi dell’accordo che, a giudizio dei giudici, avrebbero escluso la configurabilità di un accollo esterno, quali: la mancanza di una espressa clausola attributiva della facoltà dei terzi creditori di aderire all’accollo; la mancata notifica dell’accollo al professionista, essendovi stata solo una comunicazione dell’accollo a scopo informativo; la mancata indicazione dei creditori e degli importi dei crediti interessati dall’accollo. L’avvocato creditore ricorreva in Cassazione, ritenendo che l’accollo fosse di tipo esterno e che non fosse stato attribuito adeguato rilievo al comportamento tenuto dalle parti dopo la firma della conciliazione, in violazione delle norme sull’interpretazione del contratto.

È utile ricordare che l’accollo è “interno” quando il creditore non acquisisce nessun diritto verso l’accollante; l’accollante si impegna solo nei confronti del debitore accollato, per cui il creditore continua a rivolgersi esclusivamente al debitore originario. Si parla di accollo “esterno” quando accollante e debitore attribuiscono al creditore il diritto di pretendere l’adempimento del credito direttamente dal primo. L’eventuale adesione del creditore all’accordo lo rende irrevocabile nei suoi confronti.

La Corte di Cassazione ha preliminarmente osservato come l’accollo tipizzato all’art. 1273 comma 1 c.c. è di tipo esterno e può essere cumulativo o liberatorio, a seconda che aggiunga o sostituisca l’obbligazione dell’accollante a quella dell’accollato, ed è strutturato secondo lo schema del contratto a favore di terzo, a cui il terzo accollatario può aderire rendendo irrevocabile la stipulazione in suo favore e manifestando la volontà di non liberare, o di liberare, dalle obbligazioni l’accollato. Le parti, nell’esercizio dell’autonomia negoziale, possono anche optare per l’accollo interno, produttivo di effetti obbligatori solo tra loro.

Il mero fatto che nella convenzione manchi un’espressa clausola di esclusione della produzione di effetti nei confronti dei terzi creditori dell’accollato non significa, tuttavia, che debba presumersi che l’accollo è di tipo esterno.
In tali ipotesi, in assenza di una manifestazione di volontà delle parti inequivocabilmente contraria alla produzione di effetti a favore dei terzi creditori dell’accollato, o all’adesione degli stessi, o comunque espressamente limitativa dell’efficacia della convenzione alle parti, per stabilire se l’accordo costituisca un accollo interno o esterno cumulativo, il giudice deve applicare i criteri di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 e ss. c.c.), incluso il comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto volto ad aprire il loro accordo all’adesione dei terzi creditori dell’accollato, eventualmente confermato dalla volontà di adesione poi manifestata dal terzo creditore accollatario.

Nel caso di specie, l’accollo andava qualificato come esterno, posto che le parti, dopo la stipula, avevano inviato una PEC all’avvocato contenente il testo dell’accollo, insieme all’invito a quest’ultimo a inviare le sue parcelle agli eredi legittimi. Questi avevano a loro volta invitato il professionista a renderli edotti delle sentenze ottenute con la sua attività e degli acconti ricevuti per addivenire alla quantificazione delle sue residue spettanze.

La mancanza di una espressa clausola attributiva della facoltà dei terzi creditori di aderire all’accollo e la mancata notifica dell’accollo al professionista non sono stati considerati, invece, elementi indispensabili per la configurazione dell’accollo interno, ben potendo il creditore aderire all’accollo comunicatogli anche in assenza di un’espressa clausola di adesione, posto che la possibilità del terzo di aderire all’accollo è legata alla struttura dell’accollo per la quale le parti hanno optato, eventualmente anche col loro comportamento successivo alla stipula della convenzione.

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