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Sentenza di condanna alla restituzione del doppio della caparra con registro fisso

/ REDAZIONE

Martedì, 10 febbraio 2026

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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2816 depositata l’8 febbraio 2026, ha enunciato il principio di diritto secondo cui la sentenza che accerta il recesso del promissario acquirente ex art. 1385 comma 2 c.c. da un contratto preliminare di compravendita per inadempienza del promittente venditore e, per l’effetto, condanna di quest’ultimo alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria ricevuta in sede di stipulazione sconta l’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. e) della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, trattandosi una pronuncia diretta al ripristino dello status quo ante a seguito dello scioglimento (per recesso) del contratto preliminare.

Per i giudici di legittimità, la statuizione in discorso è assimilabile alla risoluzione del contratto cui fa riferimento l’art. 8 comma 1 lett. e) della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, posto che essa condivide con il fenomeno risolutivo sia i presupposti, rappresentati dall’inadempimento dell’altro contraente, che deve essere gravemente colpevole e di non scarsa importanza, sia le conseguenze, ravvisabili nel venir meno ex tunc degli effetti del contratto.

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