L’avviamento affrancato non genera riserve in sospensione
Con la risposta a interpello n. 23/2026 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il disavanzo di fusione imputato ad avviamento e successivamente affrancato con l’imposta sostitutiva prevista dall’art. 172 comma 10-bis del TUIR (all’epoca a scaglioni 12%-14%-16%) consente il riconoscimento fiscale dei maggiori valori dell’attivo senza che, però, si generino nel passivo riserve assoggettate allo stato di sospensione d’imposta.
Conseguentemente, non è dovuta, per l’assenza dei presupposti, l’imposta sostitutiva del 10% per l’affrancamento delle riserve di cui all’art. 14 del DLgs. 192/2024. Anche a seguito dell’imposizione sostitutiva per il riconoscimento fiscale del disavanzo, infatti, le poste di patrimonio netto mantengono il proprio regime originario, non configurandosi il presupposto per l’imposizione in capo alla società all’atto della loro distribuzione.
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