Concorso materiale tra bancarotta da aggravamento del dissesto e da operazioni dolose
La conclusione deriva dal fatto che le fattispecie presentano elementi soggettivi e ambiti diversi
La Cassazione, nella sentenza n. 5691/2026, ha stabilito che il reato di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto, previsto dall’art. 217 comma 1 n. 4 del RD 267/42, e quello di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, di cui all’art. 223 comma 2 n. 2 del RD 267/42, possono concorrere materialmente quando, oltre alla omissione contemplata dalla prima fattispecie si siano verificati anche differenti e autonomi comportamenti dolosi che abbiano cagionato il fallimento.
Si tratta, infatti, di fattispecie che presentano ambiti ed elementi soggettivi diversi.
Ai sensi dell’art. 217 comma 1 n. 4 del RD 267/42, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se la società è dichiarata fallita, l’amministratore che ne ha aggravato il dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento in proprio o con altra grave colpa. L’art. 223 comma 2 n. 2 del RD 267/42, invece, applica la reclusione da tre a dieci anni agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società che abbiano cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.
Il primo reato mira a evitare che l’esercizio continuato dell’impresa, anche a fronte di una situazione di obiettiva impossibilità di far fronte alle proprie obbligazioni, possa aggravare le perdite. L’omessa richiesta di fallimento, per essere rilevante, deve determinare un aggravamento del dissesto della società (che costituisce l’evento del reato).
Per dissesto deve intendersi non tanto una condizione di generico disordine dell’attività della società, quanto una situazione di squilibrio economico-patrimoniale tendente ad aggravarsi che, se non fronteggiata con opportuni provvedimenti o con la presa d’atto dell’impossibilità di proseguire l’attività, può comportare l’aggravamento inarrestabile della situazione debitoria, con conseguente incremento del danno che la non evitata insolvenza finisce per procurare alla massa dei creditori.
L’elemento psicologico richiesto ai fini dell’integrazione del reato è la colpa grave, atteggiamento interiore che non può essere desunto dal mero ritardo nella richiesta di fallimento, ma che deve essere rilevato in concreto, attraverso la dimostrazione di una consapevole omissione.
In ordine a tale profilo, peraltro, occorre considerare che la lettera della norma ha destato alcuni dubbi, dal momento che l’indicazione della “altra colpa grave” dopo il riferimento alla mancata richiesta di fallimento sembra connotare le sole condotte diverse da quella della mancata richiesta del fallimento in proprio.
Si è, tuttavia, esclusa la correttezza di simile ricostruzione che ravviserebbe come insito nello stesso ritardo nella richiesta di fallimento il coefficiente soggettivo necessario, sì da non doverlo accertare in altro modo.
È stato, infatti, sottolineato come il ritardo nell’adozione della decisione di richiedere il proprio fallimento possa essere ricollegato a una variegata gamma di dinamiche gestionali. Dinamiche che possono andare dall’estremo dell’assoluta noncuranza per gli effetti del possibile aggravamento del dissesto a quello dell’opinabile valutazione sull’efficacia di mezzi ritenuti idonei a procurare nuove risorse.
Si tratta di circostanze eterogenee rispetto alle quali è improponibile una automatica sussunzione nella più intensa dimensione della colpa. Vale a dire che il dato oggettivo della tardiva richiesta del fallimento in proprio è ancora troppo generico perché dallo stesso possa farsi derivare una presunzione assoluta di colpa grave, dipendendo tale carattere dalle scelte che lo hanno determinato (cfr. Cass. n. 43414/2013).
Ai fini della configurabilità della bancarotta impropria da operazioni dolose, invece, la decisione in commento sottolinea come tali operazioni non debbano essere connotate dal dolo specifico, diretto alla causazione del fallimento, ma solo da quello generico, inteso come coscienza e volontà delle singole operazioni e dalla prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa. Rispetto a questa fattispecie si è, tra l’altro, più volte affermato il principio per cui il protratto, esteso e sistematico inadempimento delle obbligazioni tributarie e contributive, aumentando ingiustificatamente l’esposizione nei confronti dei relativi enti, renda prevedibile il conseguente dissesto della società.
In conclusione, a supporto della configurabilità del concorso materiale tra i due reati in questione rileva:
- da un lato, come il primo postuli il fatto di avere aggravato il dissesto della società, astenendosi dal chiedere il proprio fallimento, per colpa grave, a prescindere dalla circostanza che ciò abbia prodotto il fallimento, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto, con l’oggetto della punizione da rintracciare nell’aggravamento del dissesto dipendente dal semplice ritardo nell’instaurare la concorsualità tra creditori, e senza la necessità di ulteriori comportamenti;
- il secondo, invece, concerne condotte dolose che devono porsi in nesso eziologico con il fallimento.
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