Il Vietnam entra nella black list dell’Unione europea
La revisione del 17 febbraio elimina, invece, dalla lista le Isole Figi, Samoa e Trinidad e Tobago
Nel corso della riunione di ieri, 17 febbraio 2026, il Consiglio dell’Unione europea ha aggiornato la black list delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali, introducendovi le Isole Turks e Caicos e il Vietnam ed eliminando invece le Isole Figi, Samoa e Trinidad e Tobago.
Per effetto del nuovo aggiornamento, che conferma le conclusioni del COREPER II del 10 febbraio 2026, la lista comprende 10 giurisdizioni: Anguilla, Federazione Russa, Guam, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini statunitensi, Palau, Panama, Samoa americane, Vanuatu e Vietnam.
In base alle conclusioni riportate nel documento del Consiglio n. 5869/26, Turks e Caicos sono state inserite in quanto agevolano l’insediamento di strutture offshore prive di una reale sostanza economica; per contro, il Vietnam è stato inserito in quanto valutato non adempiente sotto il profilo dello scambio di informazioni fiscali su richiesta nel corso del riesame condotto dal Global Forum dell’OCSE; lo stesso Paese si è tuttavia impegnato a far fronte alle raccomandazioni in materia di country by country reporting.
Oltre alla lista delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali, il Consiglio ha approvato il consueto documento sullo stato di avanzamento della cooperazione con i Paesi non membri (Allegato II): alcune posizioni critiche sono state rilevate in relazione a Turchia e Montenegro, pur se per tali Stati non si è aperta la porta della black list.
In merito alla decorrenza delle modifiche, stando all’impostazione di Assonime (circ. n. 19/2023), occorre assumere come data “spartiacque” per il tracciamento delle operazioni con i nuovi Stati inseriti nella lista il momento della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ue delle conclusioni del Consiglio dell’Unione (non rileverebbe quindi la data del 17 febbraio 2026, bensì la relativa pubblicazione in Gazzetta, di regola però prossima).
Nell’ordinamento nazionale, la black list dell’Unione europea è funzionale all’individuazione delle controparti estere cui si rendono applicabili le regole stabilite dall’art. 110 commi da 9-bis a 9-quinquies del TUIR; in base a tale regime, i costi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in tali Paesi “non cooperativi”:
- se non eccedono il valore normale, sono deducibili tout court (senza, cioè, la necessità di dimostrare l’effettivo interesse economico dell’operazione);
- se, invece, eccedono il valore normale sono deducibili, per l’eccedenza, a fronte della dimostrazione dell’effettivo interesse economico.
In entrambi i casi, vige però l’obbligo di indicazione separata dei costi nella dichiarazione dei redditi.
L’ultima revisione ripropone quindi con maggiore attualità l’attenzione verso tale adempimento.
Già con l’inserimento della Russia nella black list, infatti, la problematica si era riproposta (e, sotto il profilo delle relazioni, l’interscambio è ulteriormente penalizzato dalla sospensione della Convenzione contro le doppie imposizioni, prima decisa in via unilaterale nel 2023 dalla Russia e poi confermata a titolo di contromisura dall’Italia con l’art. 10 del DLgs. 192/2025).
Essa si pone con ancora maggior forza con l’inserimento del Vietnam tra le giurisdizioni rientranti nell’ambito di applicazione del regime black list, trattandosi di uno Stato con oltre 100 milioni di abitanti e un interscambio commerciale con l’Italia vasto, e proprio sbilanciato dal lato delle importazioni (4,5 miliardi di euro nei primi 10 mesi del 2025, concentrati nei settori delle apparecchiature elettroniche, del tessile e dell’abbigliamento, dei metalli, dei prodotti agricoli e della pesca, nonché dei mezzi di trasporto).
L’inserimento del Paese del Sudest asiatico nella black list è conseguentemente destinato a produrre effetti di rilievo sotto il profilo della documentazione che le imprese italiane dovranno predisporre al fine di provare la congruità dei costi praticati e la concreta esecuzione delle operazioni.
Nel nuovo contesto, ove il prezzo della transazione commerciale ecceda il valore normale, la stessa dovrà essere giustificata da un effettivo interesse economico, il quale potrebbe risiedere nella qualità dei materiali, dei prodotti o dei servizi forniti o nelle modalità di attuazione dell’operazione sotto il profilo della tempistica e puntualità della consegna, oppure ancora nella presenza di vincoli contrattuali, organizzativi, commerciali, organizzativi o produttivi che inducono ad effettuare la transazione con il fornitore vietnamita o, comunque, che renderebbero eccessivamente onerosa la medesima transazione con altro fornitore (circ. Agenzia delle Entrate n. 51/2010, § 9.3 e ris. Agenzia delle Entrate n. 46/2004).
Resta fermo che la deducibilità del costo rimane vincolata alla prova della concreta esecuzione dell’operazione, la cui dimostrazione può risultare dalla relativa documentazione doganale di importazione/esportazione e da ogni altro elemento di prova documentale imposto dalla normativa o dalla prassi di settore (ris. Agenzia delle Entrate n. 127/2003 e circ. Assonime n. 36/2004, § 3.2).
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