Autorizzazione preventiva centrale per l’importazione di gas e GNL russo
Per i soli titolari dello status di AEO è possibile ottenere un’autorizzazione unica valida per più importazioni nell’ambito del medesimo contratto
La circolare n. 5 dell’Agenzia delle Dogane, pubblicata ieri, ha dato attuazione al regolamento (Ue) 2026/261, che ha introdotto il progressivo divieto di importazione di gas naturale e gas naturale liquefatto (GNL) dalla Federazione Russa e ha rafforzato i meccanismi di monitoraggio delle dipendenze energetiche dell’Unione.
La scelta varata dall’Ue, resa esecutiva da inizio anno, è infatti nel senso di ridurre progressivamente – mediante un sistema di autorizzazioni preventive – e, di seguito, eliminare le forniture di gas e GNL dalla Russia, in una logica sanzionatoria dovuta ai noti eventi bellici in Ucraina.
Gli aspetti di interesse sono molteplici.
Il Regolamento ha previsto anzitutto un regime transitorio con tempistiche differenziate in base alla durata e alla data dei contratti, distinguendo tra contratti a breve e a lungo termine conclusi o modificati prima del 17 giugno 2025 e contratti successivi, per i quali il divieto opera dal 18 marzo 2026.
Inoltre, si deve osservare che il fulcro del sistema è rappresentato dall’autorizzazione preventiva. L’importazione di gas e GNL è infatti subordinata al rilascio dell’autorizzazione tanto nelle ipotesi di gas di produzione russa ammesse in regime transitorio, per le quali l’istanza deve essere presentata almeno un mese prima dell’ingresso nel territorio doganale dell’Unione, quanto nelle ipotesi di gas di produzione non russa proveniente da Paesi non esentati, per le quali la richiesta deve essere inoltrata almeno cinque giorni lavorativi prima dell’ingresso. Anche le miscele necessitano di autorizzazione quando includono GNL prodotto in Paesi non esenti.
L’iter autorizzativo ha individuato nell’importatore o nel suo rappresentante in dogana il soggetto obbligato alla presentazione dell’istanza. Per i soli titolari dello status di operatore economico autorizzato (AEO) è prevista la possibilità di ottenere un’autorizzazione unica valida per più importazioni effettuate nell’ambito del medesimo contratto, purché siano rispettate le condizioni indicate e non intervengano variazioni nelle modalità di approvvigionamento e trasporto. La circolare ha descritto puntualmente la documentazione necessaria a dimostrare il Paese di produzione e la tracciabilità della supply chain, chiarendo che il certificato di origine non è di per sé sufficiente e non può sostituire la documentazione richiesta ai fini dell’istruttoria.
Il procedimento è stato espressamente escluso dall’ambito del silenzio-assenso. L’Ufficio competente è tenuto verificare la completezza e la coerenza delle informazioni fornite e, per le autorizzazioni uniche AEO, acquisisce il parere del MASE sulla clausola di origine contrattuale; in assenza di riscontro, l’autorizzazione non potrà essere rilasciata. Qualora siano richieste integrazioni documentali, l’importazione non potrà avere luogo sino alla conclusione positiva dell’istruttoria. Sono stati inoltre disciplinati i casi di diniego e di revoca, con particolare attenzione alle autorizzazioni uniche in presenza di difformità o mutamenti nelle circostanze di trasporto o nello status AEO.
Ancora, particolarmente significativo è poi il chiarimento relativo al “Paese di produzione”, che il regolamento ha individuato nel Paese di estrazione del gas. La circolare ha precisato che, qualora il gas estratto in un Paese terzo fosse successivamente liquefatto o rigassificato in Russia, quest’ultima deve essere considerato Paese di produzione. Il divieto di cui all’art. 3 è quindi applicato al gas trasportato via pipeline prodotto in Russia o esportato direttamente o indirettamente da essa, nonché al GNL prodotto o esportato dalla Russia o ottenuto da gas estratto in territorio russo, estendendosi anche alle miscele per la quota di contenuto russo.
In connessione con quanto precede, sta la questione dei transiti, tema sempre molto delicato e discusso; in queste ipotesi, quando gas o GNL transitano nell’Unione, anche ai fini della successiva introduzione in deposito doganale, il titolare del regime è tenuto a informare preventivamente l’Ufficio ADM competente, trasmettendo via PEC le informazioni richieste dal regolamento. La circolare ha specificato i dati da comunicare e ha stabilito che, ove emergessero sospetti di elusione, le informazioni devono essere condivise con la Direzione Antifrode e con il MASE, in un’ottica di cooperazione amministrativa rafforzata.
Sul piano dichiarativo, infine, l’autorità doganale ha introdotto specifici codici documento TARIC da indicare nel tracciato della dichiarazione di importazione, funzionali a consentire l’autocertificazione del possesso dell’autorizzazione o della ricorrenza di un’ipotesi di esenzione e a rendere possibile un controllo automatizzato di coerenza. Il sistema è stato completato da un articolato meccanismo di monitoraggio mensile che ha coinvolto UADM, Direzioni DLterritoriali e Direzioni centrali, assicurando la tracciabilità delle autorizzazioni rilasciate, dei transiti e delle eventuali revoche.
In conclusione, in un contesto sempre più rigido, nell’ambito del quale si pongono i nuovi reati in materia di sanzioni economiche introdotti con il DLgs. 30 dicembre 2025 n. 211, peraltro inseriti nel catalogo dei reati-presupposto del DLgs. 8 giugno 2001 n. 231, la circolare configura un modello di enforcement fondato su autorizzazione preventiva, tracciabilità documentale e cooperazione amministrativa, nel quale l’operatore è chiamato a dimostrare in modo sostanziale il Paese di produzione e la coerenza della filiera, mentre l’amministrazione rafforza maggiormente i controlli ex ante e i flussi informativi, trasformando l’autorizzazione da mero adempimento formale a presupposto operativo imprescindibile.
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