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LAVORO & PREVIDENZA

Infortunio del lavoratore agile tutelato se connesso alla prestazione

Il collegamento può riguardare rischi propri dell’attività o connessi alle attività prodromiche e/o accessorie purché strumentali alle mansioni

/ Giada GIANOLA

Lunedì, 2 marzo 2026

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I lavoratori in smart working sono ricompresi, per legge, nella tutela assicurativa INAIL. L’art. 23 della L. 81/2017, al comma 2, dispone infatti che il lavoratore (agile) ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali. Al comma 3 la norma riconosce, invece, il diritto del lavoratore alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 3 dell’art. 2 del DPR 1124/65, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

Si ricorda che, con la circolare n. 48/2017, l’INAIL ha fornito le prime istruzioni operative relative all’obbligo assicurativo derivante dal ricorso al lavoro agile, soffermandosi su classificazione tariffaria, retribuzione imponibile, tutela assicurativa e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (si veda “Dal 15 novembre on line il modello per comunicare l’accordo per il lavoro agile” del 3 novembre 2017).

Con tale circolare è stato, in particolare, chiarito che il citato art. 23 “circoscrive la ricorrenza dell’infortunio sul lavoro all’esistenza di una diretta connessione dell’evento con la prestazione lavorativa”.

Si afferma che i lavoratori agili devono essere assicurati all’INAIL se, per lo svolgimento della loro attività, sono esposti alle fonti di rischio previste dall’art. 1 del DPR 1124/65, fra le quali rientra anche il rischio elettrico connesso all’uso di macchine di ufficio come computer o videoterminali, e che una volta entrati nel campo di applicazione della tutela, sono assicurati applicando i criteri generali validi per tutti i lavoratori, con il solo limite del c.d. rischio elettivo.

Dunque, gli infortuni sul lavoro in smart working, per essere tutelati, devono essere collegati o a un rischio proprio dell’attività lavorativa svolta o a rischi connessi alle attività prodromiche e/o accessorie purché strumentali allo svolgimento delle mansioni assegnate al dipendente, che possono essere individuati nell’accordo individuale.

Dal punto di vista pratico, quindi del riconoscimento di tali infortuni, ha catturato l’attenzione una decisione del Tribunale di Padova (sentenza n. 462/2025), riguardante il caso di una lavoratrice alla quale, in accordo con l’INAIL, era stata riconosciuta un’invalidità pari al 9% a causa di un infortunio occorso l’8 aprile 2022. Tale infortunio, si legge nella sentenza, era avvenuto mentre la lavoratrice stava svolgendo l’attività lavorativa presso la propria abitazione.

Il giudice, accertata la cessazione della materia del contendere circa il quantum richiesto, si è concentrato sulla liquidazione delle spese mediche e per la perizia medico-legale e sulla liquidazione delle spese legali. In particolare, quanto alle spese mediche, il Tribunale ha affermato che le stesse, sebbene riferite a prestazioni di carattere privato, quindi non effettuate per il tramite del servizio sanitario nazionale, dovessero essere considerate congrue in considerazione della particolarità del caso e della lentezza del servizio pubblico. Allo stesso modo, il giudice ha ritenuto congrue anche le spese della perizia medico-legale di parte, in quanto necessitata dalle condizioni fisiche della lavoratrice e dalla tecnicità dell’accertamento, necessario ai fini dell’azione in giudizio.

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