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Giovedì, 5 marzo 2026 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Esperto indipendente anche con incarico di sindaco supplente mai subentrato

È necessario monitorare e documentare tutte le minacce alla propria indipendenza

/ Francesco DIANA

Giovedì, 5 marzo 2026

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Nell’ambito della composizione negoziata della crisi, l’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto impone una serie di sue valutazioni preliminari: dalla disponibilità di competenze e di risorse necessarie per lo svolgimento dell’incarico alla valutazione della propria indipendenza.
Con riferimento al primo aspetto è necessario tener conto della dimensione dell’impresa, delle sue specificità (es. settore di riferimento, struttura, localizzazione delle sedi, ecc.) e, non ultimo, anche della propria struttura organizzativa.

Più complessa è la verifica dell’indipendenza dell’esperto, la cui sussistenza è indispensabile e propedeutica alla formulazione di un giudizio obiettivo, imparziale e libero da condizionamenti.
Tale valutazione è da condursi con riguardo sia alla specifica composizione negoziata, sia alle parti interessate al risanamento (es. debitore, coobbligati del debitore, creditori, garanti, soci, componenti degli organi di amministrazione e degli organi di controllo).

In particolare, ciascuna parte, potenzialmente, è portatrice di un interesse in contrasto con le finalità della composizione: ottenere un determinato giudizio (favorevole o sfavorevole), piuttosto che richiedere all’esperto di sottacere su taluni elementi di criticità del piano, sono esempi di una volontà di condizionamento dell’operato del professionista.

Come indicato dai principi di comportamento dell’esperto della composizione negoziata elaborati dal CNDCEC e dalla Fondazione nazionale dei commercialisti (FNC), sebbene ancora nella loro versione non definitiva, le minacce all’indipendenza possono derivare da due tipologie di situazioni pregiudizievoli: quelle di natura c.d. assoluta e quelle di natura c.d. relativa.

Le prime si riferiscono a situazioni la cui esistenza determina l’automatica impossibilità di assumere l’incarico; il riferimento è alle condizioni previste dall’art. 16 comma 1 del DLgs. 14/2019.
Tra queste, assume rilievo l’aver partecipato agli organi di controllo dell’impresa. In merito, i principi di comportamento chiariscono che ai fini della valutazione di indipendenza devono considerarsi i soli ruoli effettivamente svolti; non rileva, pertanto, la nomina a sindaco supplente che non è mai subentrato nel ruolo effettivo.

Per quanto concerne le situazioni pregiudizievoli di natura relativa, il riferimento è all’esistenza e alla natura di determinati rapporti tra l’esperto e le parti interessate che, sotto il profilo sostanziale, possono incidere sull’indipendenza psicologica del primo.
È il caso di rapporti economici, finanziari o creditizi con l’impresa, con società da essa controllate o che la controllano, o con imprese sottoposte a comune controllo; vi rientrano anche i rapporti di natura personale piuttosto che quelli professionali continui che possono generare un’eccessiva familiarità.
La sussistenza del rapporto non comporta l’automatica conclusione di una dipendenza, posta la necessità di indagare nel concreto se e quanto ne derivi una limitazione della libertà di giudizio dell’esperto.

Costituisce un’eccezione il rapporto professionale legato all’incarico di componente dell’organo di controllo o di membro dell’organismo di vigilanza istituito ai sensi del DLgs. 231/2001 presso una parte terza che abbia interesse all’operazione; per l’accettazione di questi, è già necessaria la verifica dell’indipendenza che, pertanto, si “presume” già sussistente in caso di nomina ad esperto.
La valutazione dell’indipendenza riguarda sia la fase iniziale di accettazione, sia la successiva fase di svolgimento dell’incarico dell’esperto.

Nella fase iniziale, la verifica deve essere compiuta in tempi brevissimi, posto che l’esperto deve procedere con l’accettazione della nomina entro i due giorni lavorativi successivi alla sua ricezione (art. 17 comma 4 del DLgs. 14/2019). A tal fine, è necessario che il professionista esamini accuratamente la nomina e acceda all’area privata della piattaforma telematica, affinché possa prendere visione dei dati del debitore, della situazione in cui versa, delle peculiari circostanze e, non ultimo, della documentazione allegata.
La verifica dell’indipendenza, tuttavia, riguarda anche la fase di svolgimento dell’incarico, ove l’esperto è tenuto a valutare tutte le possibili minacce alla propria indipendenza, documentando puntualmente gli episodi rilevanti, censurando le condotte assunte e adottando tutte le misure necessarie a tutelare la propria integrità e imparzialità di giudizio.

Il tema dell’indipendenza si estende anche ai rapporti professionali successivi all’archiviazione dell’istanza: a eccezione di quelli che discendono dall’incarico di esperto, non possono essere intrattenuti altri rapporti professionali per i successivi due anni (art. 16 comma 1 secondo periodo del DLgs. 14/2019).

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